Sentenza del 23/06/2015 n. 5699 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE E PAGAMENTI TARDIVI - Causa di non punibilità - Forza maggiore - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il malfunzionamento del software contabile commissionato a un soggetto terzo non integra, di per sé, una causa di forza maggiore idonea a escludere la responsabilità per l'omessa dichiarazione o per gli omessi o tardivi pagamenti delle accise. Il soggetto obbligato resta responsabile degli adempimenti fiscali, anche quando si avvale di strumenti informatici o di collaboratori esterni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato le sanzioni sostenendo che l'omessa dichiarazione e gli omessi o tardivi pagamenti fossero dovuti al difettoso funzionamento del programma informatico di gestione della contabilità, affidato a una società terza. Ha invocato la causa di non punibilità della forza maggiore prevista dall'art. 6 del d.lgs. 472/1997, nonché, in sostanza, una situazione di necessità o di impedimento non imputabile.
Norme richiamate
Art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La commissione del fatto per causa di forza maggiore
La forza maggiore opera come causa di non punibilità solo quando l'evento sia imprevedibile, inevitabile e non superabile con la normale diligenza. Un malfunzionamento del programma contabile affidato a una società terza, senza ulteriori circostanze eccezionali, non soddisfa tali requisiti.
Massime di principio
- L'affidamento della contabilità o degli adempimenti fiscali a un software provider, commercialista o altro soggetto esterno non trasferisce automaticamente la responsabilità tributaria del contribuente o dell'obbligato.
- Per invocare la forza maggiore non basta dimostrare un errore tecnico: occorre provare un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, non fronteggiabile con controlli, procedure alternative o tempestivi interventi.
- Il soggetto obbligato deve adottare adeguati sistemi di verifica e conservare le prove degli eventuali malfunzionamenti, delle segnalazioni effettuate e delle misure adottate per adempiere comunque agli obblighi.
- La difficoltà organizzativa, l'errore del fornitore o il mancato funzionamento di un programma gestionale costituiscono normalmente cause imputabili alla sfera organizzativa del contribuente e non escludono le sanzioni.
- In situazioni analoghe, la non punibilità può essere riconosciuta solo se il guasto rientra in un evento realmente eccezionale e documentato e se risulta dimostrato che ogni condotta diligente alternativa sarebbe stata concretamente impossibile.
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