Cassazione Civile, Ordinanza n. 27718/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale e accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di fase tra le parti ed escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia traeva origine dalla rideterminazione, in primo grado, del saldo di due conti correnti bancari intestati a una società, con conseguente condanna dei fideiussori della società, in solido con la garantita, al pagamento di una somma rilevante. In appello, i fideiussori avevano impugnato la decisione, ma la Corte territoriale aveva dichiarato il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di appello non contenesse una critica argomentata idonea a confutare la motivazione della sentenza di primo grado, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione tecnico-contabile senza spiegare perché essa dovesse essere preferita. Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano ricorso per cassazione, affidato a un motivo; tuttavia, prima della decisione, depositavano atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Per l'ammissibilità dell'appello non basta manifestare la volontà di impugnare: occorre una parte argomentativa che contrasti la motivazione della sentenza gravata e enunci chiaramente le ragioni di dissenso idonee a condurre a una diversa decisione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalla controparte.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile quando non contenga una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, ma si limiti a manifestare dissenso o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza confutare il percorso logico-giuridico del primo giudice.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, estingue il giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione per rinuncia concordata, le spese possono essere compensate tra le parti ove ciò sia espressamente convenuto.
- L'esclusione del raddoppio del contributo unificato può conseguire all'estinzione del giudizio per rinuncia, secondo il principio richiamato dalla Corte.
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