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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19371/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte di una struttura sanitaria privata che aveva svolto prestazioni per gli anni 2010, 2011 e 2012 in favore di assistiti del Servizio sanitario nazionale, delle somme trattenute dalla ASL in applicazione dello "sconto tariffario" previsto da una normativa che, secondo la ricorrente, era espressamente limitata al triennio 2007-2009 e quindi non poteva essere estesa agli anni successivi. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistenti i contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e l'inapplicabilità dello sconto oltre il periodo indicato. In appello, la ASL ha sostenuto, tra l'altro, che mancasse un valido provvedimento di accreditamento e che la remunerazione non fosse dovuta in difetto di un accordo contrattuale efficace. La Corte d'appello ha accolto il gravame della ASL, ritenendo insussistente un provvedimento regionale di accreditamento e negando anche l'azione di arricchimento senza causa per difetto di allegazione e prova del depauperamento della struttura. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, denunciando soprattutto: giudicato interno sulla sussistenza del rapporto di accreditamento e dei contratti; violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione; errata pretesa di un provvedimento regionale espresso di accreditamento per il periodo 2010-2012; illegittimità della qualificazione come appello incidentale della mera riproposizione della domanda subordinata ex art. 2041 c.c.; erroneo rigetto della domanda di indebito arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati perché la Corte d'appello aveva erroneamente rimesso in discussione questioni già coperte da giudicato interno: sia l'esistenza dei contratti scritti stipulati per gli anni 2010-2012, sia la sussistenza del rapporto di accreditamento, quantomeno provvisorio/ex lege, non erano state specificamente contestate dalla ASL nei precedenti gradi di merito. La Suprema Corte ha richiamato la disciplina del d.lgs. 502/1992 e della l. 724/1994, affermando che per la remunerazione delle prestazioni sanitarie sono necessari autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale, ma che nel caso concreto tali elementi risultavano già definitivamente accertati o comunque non controversi. Ha inoltre precisato che, per le strutture già convenzionate, l'accreditamento provvisorio operava ex lege, senza necessità di un ulteriore provvedimento regionale espresso per il periodo in contestazione. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di pronunciare su questioni non devolute; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia superato i limiti del devoluto rimettendo in discussione profili coperti da giudicato interno

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione: la mancata contestazione specifica dei fatti costitutivi dedotti dall'attrice ha impedito di ritenere controversi i contratti e l'accreditamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che gravasse sulla struttura l'onere di provare nuovamente fatti non contestati e già accertati

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per affermare la portata del giudicato interno formatosi sull'esistenza dei contratti e dell'accreditamento

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno sulle questioni non impugnate

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla mancata impugnazione di capi o questioni della sentenza di primo grado

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per valutare la specificità dei motivi di appello e la devoluzione delle questioni al giudice di secondo grado

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente/perplessa formulata nel ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza, contestata come perplessa e apparente

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, poi dichiarata assorbita; la Corte d'appello ne aveva erroneamente trattato la riproposizione come appello incidentale condizionato

  • art. 8-bis d.lgs. 502/1992

    indicato come norma quadro che richiede, per l'assistenza a carico del SSN, autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    richiamato per la disciplina dell'accreditamento istituzionale, anche temporaneo/provvisorio, delle strutture sanitarie

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    richiamato per la necessità di specifici accordi contrattuali scritti con la ASL quale presupposto per la remunerazione delle prestazioni

  • art. 6, comma 6, L. 724/1994

    ritenuto fondare un regime transitorio di accreditamento ex lege per i soggetti già convenzionati che accettano il sistema tariffario, senza necessità di un espresso provvedimento regionale per il periodo considerato

  • art. 1, comma 796, lettera o), L. 296/2006

    richiamato come base dello sconto tariffario, ma la sua applicabilità è stata contestata perché limitata al triennio 2007-2009

  • art. 1, commi 237-quater e ss., L.R. Campania n. 4/2011

    richiamato per la disciplina regionale dell'accreditamento provvisorio e del passaggio all'accreditamento definitivo

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    richiamato come parte del sistema autorizzatorio per l'esercizio delle attività sanitarie

  • art. 32, comma 8, L. 449/1997

    richiamato nel quinto motivo come norma rilevante nella disciplina della contrattualizzazione e dei tetti di spesa

  • artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923

    richiamati nel quinto motivo in tema di forma e stipula dei contratti con la PA

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 14/1/1997

    richiamato nel quinto motivo sul quadro regolatorio delle prestazioni sanitarie

  • artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost.

    richiamati nel quinto motivo a sostegno delle censure sulla disciplina dei tetti di spesa e della contrattualizzazione sanitaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel settimo motivo per contestare la statuizione sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e ASL, il diritto alla remunerazione delle prestazioni a carico del SSN presuppone una fattispecie legale complessa composta da autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale; la mancanza di uno di questi elementi può incidere sul credito, ma il giudice non può rimettere in discussione elementi già coperti da giudicato interno o non specificamente contestati.
  • Per le strutture già convenzionate al momento del passaggio al sistema dell'accreditamento, l'accreditamento provvisorio può operare ex lege secondo la disciplina transitoria, senza necessità di un ulteriore provvedimento regionale espresso per il periodo regolato dalla norma speciale, salvo poi il successivo passaggio all'accreditamento definitivo.
  • I contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta a pena di nullità e non sono sanabili per facta concludentia; tuttavia, quando l'esistenza e la validità dei contratti risultano già accertate o non specificamente contestate, il giudice d'appello non può eliminare d'ufficio tale accertamento in assenza di devoluzione rituale della questione.
  • Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi aventi a oggetto prestazioni sanitarie convenzionate/accreditate: i fatti costitutivi dedotti e documentati dalla parte attrice che non siano specificamente contestati dalla controparte devono ritenersi pacifici.
  • La riproposizione in appello di una domanda subordinata rimasta assorbita nel primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non va confusa con un appello incidentale condizionato, con le conseguenze processuali e contributive che ne derivano.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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