Cassazione Civile, Ordinanza n. 02154/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dal Tribunale di Catania dopo trasmissione degli atti dal Tribunale di Enna, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. La controversia nasceva dalla dedotta invalidità delle notifiche dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione in fase prefallimentare: la notificazione era stata eseguita dalla Guardia di Finanza su incarico del pubblico ministero, ma, secondo la ricorrente, in assenza del decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale richiesto dall'art. 15, comma 5, l.fall. Con il primo motivo la società denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sanata la nullità ex art. 156, comma 3, c.p.c., mentre la sanatoria sarebbe possibile solo con la costituzione della parte intimata; poiché la società non si era costituita all'udienza prefallimentare, la nullità non poteva dirsi sanata. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla mancata sanatoria della nullità della notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione. Ha affermato che la nullità della notificazione è sanata solo con la costituzione in giudizio della parte destinataria, e che nella specie la società non si era costituita nel procedimento prefallimentare; inoltre ha escluso che le notifiche avessero comunque raggiunto ritualmente lo scopo. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non è stato posto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, l.fall.
La notificazione della richiesta di fallimento può essere eseguita dalla polizia giudiziaria solo se autorizzata con decreto motivato del Presidente del Tribunale per ragioni di urgenza; in mancanza, il vizio è nullità e non inesistenza, ma non è automaticamente sanato.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo solo se la parte destinataria si costituisce in giudizio; la mera conoscenza dell'atto non basta, secondo la ricostruzione applicata nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata dedotta l'omissione di esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 383, comma 3, c.p.c.
In caso di accoglimento, è disposto il rinvio al giudice di merito competente.
art. 354, comma 1, c.p.c.
La nullità della notificazione e la conseguente violazione del contraddittorio impongono la rimessione degli atti al primo giudice; la norma è ritenuta applicabile anche al reclamo camerale avverso la dichiarazione di fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In ragione dell'accoglimento del ricorso, è escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo quale parametro per il contributo unificato ordinario.
Massime di principio
- La notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione eseguita senza il decreto presidenziale autorizzativo previsto per l'ausilio della polizia giudiziaria è viziata da nullità, non da inesistenza.
- La nullità della notificazione è sanata soltanto se l'atto raggiunge lo scopo attraverso la costituzione del destinatario nel procedimento; in mancanza di costituzione, la sanatoria non opera.
- Nel procedimento prefallimentare la mancata rituale instaurazione del contraddittorio determina la nullità degli atti successivi e impone la rimessione della causa al primo giudice.
- Ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, non è sufficiente un generico riferimento alla conoscenza dell'atto se non risulta una valida partecipazione processuale del destinatario.
- Quando l'accoglimento del ricorso investe un vizio del contraddittorio nel giudizio prefallimentare, il giudice di legittimità dispone il rinvio al giudice di merito in diversa composizione.
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