Sentenza n. 2413/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo del decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; quanto ai ricorsi per motivi aggiunti depositati il 10 gennaio 2023: - oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 del direttore del dipartimento sanità della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Abruzzo il 13 dicembre 2022, unitamente all’inerente allegato A; - della determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore regionale salute e welfare della Regione Umbria, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Umbria il 14 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati A e B; - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore generale dell’area sanità e sociale della Regione Veneto recante “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Veneto il 13 dicembre 2022 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, unitamente all’inerente allegato A; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; quanto ai ricorsi per motivi aggiunti depositati il 13 aprile 2023, della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore generale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 9 febbraio 2023, unitamente agli inerenti allegati (A, B, C) e sostitutiva della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 e degli allegati di quest’ultima, in particolare nella parte in cui impone alla scrivente di concorrere all’importo di ripiano determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida e successivi provvedimenti regionali di riparto degli oneri di payback per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti statali e regionali relativi alla determinazione e al riparto degli oneri di payback derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere integralmente versato alle Regioni gli importi corrispondenti alla quota del 25 per cento prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni, prevede che, per gli anni 2015-2018, il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingua l’obbligazione delle aziende fornitrici e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento e le Regioni costituite hanno confermato tale circostanza. In applicazione della disciplina sopravvenuta e alla luce della documentazione prodotta, il giudizio è stato quindi definito senza esame dei motivi di illegittimità. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle modalità di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di riparto.
legge 24 luglio 2025, n. 119
Legge indicata nel testo come legge di conversione del d.l. 95/2025.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Disposizione richiamata quale fonte degli obblighi di payback a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Disposizione richiamata quale base dei provvedimenti regionali e provinciali di riparto e quale disciplina applicabile in caso di mancato versamento della quota ridotta.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34
Disposizione richiamata dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra quelle relative agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Norma richiamata in relazione alle istanze depositate dalle Regioni costituite, con cui è stata confermata l’avvenuta effettuazione del versamento.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta stabilisce che il versamento di una quota ridotta dell’importo richiesto estingue integralmente l’obbligazione amministrativa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, l’adempimento dell’obbligato determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti relativi ai provvedimenti applicativi.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la parte ricorrente documenta l’adempimento previsto dalla disciplina sopravvenuta e le amministrazioni interessate confermano tale adempimento, rendendo non più attuale l’interesse alla decisione sull’illegittimità degli atti impugnati.
- In presenza della causa sopravvenuta di definizione prevista dalla legge, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti statali e regionali di determinazione e riparto degli oneri di payback.
- La cessazione della materia del contendere conseguente all’adesione al meccanismo legale di definizione agevolata degli obblighi di payback giustifica, secondo la decisione, la compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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