Sentenza del 16/04/2015 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditometro - Redditi esenti - Redditi soggetti tassazione separata - Onere della prova del contribuente - Mera esistenza degli stessi - Sussiste - Diretta correlazione con la spesa e l'incremento patrimoniale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente mediante redditometro, considerando spese e incrementi patrimoniali incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente aveva dedotto l'esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione separata, sostenendo che tali redditi giustificassero la propria capacità finanziaria. La questione riguardava l'estensione dell'onere probatorio: se fosse sufficiente dimostrare la mera esistenza e disponibilità di tali redditi oppure se fosse necessario provare anche la loro specifica destinazione alle singole spese o agli incrementi patrimoniali contestati.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, ritenendo sufficiente la prova dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione separata. La decisione afferma che il contribuente non è tenuto a dimostrare una diretta correlazione tra tali redditi e le specifiche spese o gli incrementi patrimoniali utilizzati nell'accertamento sintetico. Non può quindi essere imposto un ulteriore onere di provare in dettaglio la provenienza delle somme e la loro concreta destinazione agli acquisti, perché ciò trasformerebbe il presupposto dell'imposizione dall'esistenza di un reddito alla mera effettuazione di una spesa. L'esito è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Il redditometro consente di presumere un determinato reddito sulla base delle spese sostenute e degli incrementi patrimoniali, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'esistenza di redditi esenti o sottoposti a tassazione separata e la relativa disponibilità finanziaria.
Regole sull'onere della prova nel procedimento tributario
In presenza di un accertamento sintetico, il contribuente deve fornire una giustificazione attendibile della propria capacità di spesa. Secondo il principio affermato, tale onere non comprende necessariamente la prova analitica del collegamento tra ogni singola somma disponibile e ogni specifica spesa o incremento patrimoniale.
Massime di principio
- In un accertamento da redditometro, la dimostrazione dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione separata può essere sufficiente a giustificare la capacità finanziaria del contribuente, purché tali redditi siano effettivamente disponibili.
- Non è normalmente necessario ricostruire in modo analitico il percorso di ogni somma, collegandola a ciascun acquisto o investimento contestato, salvo che l'Amministrazione dimostri elementi specifici di incompatibilità o insufficienza.
- La prova deve comunque essere concreta e documentata: la semplice affermazione dell'esistenza di redditi ulteriori non dichiarati o non imponibili potrebbe non bastare senza documenti che ne attestino natura, importo e disponibilità.
- Il redditometro non può essere interpretato in modo da considerare automaticamente ogni spesa come nuovo reddito imponibile; la spesa è un indice presuntivo della capacità reddituale, superabile mediante la prova di fonti finanziarie alternative lecite.
- La valutazione deve concentrarsi sulla disponibilità complessiva di risorse idonee a sostenere il tenore di vita o gli incrementi patrimoniali, senza imporre al contribuente una prova eccessivamente rigorosa della destinazione puntuale delle somme.
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