Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione Sez. II n. 10218/2024, aveva confermato il sequestro diretto e per equivalente di oltre €465.000 ritenuti profitto del reato di riciclaggio. Il ricorrente contestava la corretta applicazione del principio affermato nella sentenza rescindente sostenendo che non tutto l'importo andava considerato profitto del riciclaggio, ma solo la quota effettivamente trattenuta dal riciclatore (ossia la differenza tra incassi dichiarati e vendite reali).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto vincolante il principio di diritto secondo cui, in tema di confisca per equivalente nei reati di riciclaggio e reimpiego, il profitto è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa, poiché senza tali operazioni le somme sarebbero rimaste provento del reato presupposto. Pur riconoscendo che il giudice di merito deve verificare la riconducibilità materiale delle somme alle nozioni di profitto/prodotto/prezzo, la Corte ha stabilito che tale verifica non poteva portare a esito diverso rispetto alla conferma del sequestro. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. II, n. 10218 del 23/1/2024
In tema di confisca per equivalente il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa; in assenza di tali operazioni le somme sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente come provento del delitto presupposto.
Principio della confisca per equivalente
La confisca per equivalente mira a sottrarre al reo il valore del profitto illecito; nel riciclaggio la nozione di profitto può coincidere con le somme impiegate nelle operazioni di occultamento, fermo restando l'onere del giudice di verificare la riconducibilità materiale delle somme al reato.
Massime di principio
- Quando è accertato che somme sono state oggetto di operazioni finalizzate a occultarne l'origine delittuosa, è fondato il sequestro/confisca dell'intero ammontare di quelle somme, non solo della quota effettivamente trattenuta dal riciclatore.
- La quantificazione del profitto richiede accertamenti materiali (es. riconciliazione incassi-vendite), ma il giudice di merito è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione.
- La difesa dovrebbe concentrare le contestazioni sulla effettiva riconducibilità e sulla prova dei flussi (documenti contabili, movimenti bancari, testimonianze), poiché contestare la regola di diritto è meno efficace quando questa è stata già affermata dalla Cassazione.
- Se le operazioni di riciclaggio hanno reso permanente la sottrazione delle somme come provento del delitto presupposto, il sequestro dell'intero importo è giustificato.
- In sede di impugnazione è opportuno evidenziare eventuali vizi di motivazione o errori di fatto nella ricostruzione dei flussi economici; la mera proposta di un diverso metodo di calcolo del profitto non prevale sul principio giurisprudenziale vincolante.
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