Sentenza del 06/07/2021 n. 3383 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazione - Legittimazione - Querela di falso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contesto relativo alla validità della notifica di una cartella esattoriale effettuata tramite raccomandata consegnata a persona diversa dal destinatario; questione se l'avviso di ricevimento privo di annotazioni sulla persona che ha ricevuto l'atto fosse sufficiente a rendere valida la notifica e se fosse necessario che il destinatario potesse far valere l'erronea consegna con altri mezzi
La decisione
la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata tramite raccomandata anche se l'avviso di ricevimento non contiene specifiche annotazioni sulla persona che ha sottoscritto; il destinatario reale può comunque contestare l'identità del consegnatario ma deve farlo mediante un autonomo giudizio di querela di falso. Diversamente dalle notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario, non è richiesta una successiva raccomandata informativa né una relazione speciale di notifica: il servizio postale e l'avviso di ricevimento costituiscono la prova della corretta esecuzione e dell'identità del consegnatario. Il concessionario della riscossione è obbligato a conservare l'avviso di ricevimento e la matrice o copia della cartella per cinque anni per esibirli su richiesta.
Norme richiamate
legge n. 890/1982
richiamata in relazione alla disciplina della notificazione tramite servizio postale e agli obblighi di conservazione degli avvisi di ricevimento da parte del concessionario della riscossione
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 17598/2010, 911/2012, 19771/2013, 22151/2013, 16949/2014, 14146/2014, 19795/2017, 8293/2018
orientamento consolidato secondo cui l'avviso di ricevimento rilasciato dal servizio postale fornisce prova della consegna e dell'identità del consegnatario; la contestazione della firma o della identità del ricevente richiede la querela di falso; non è dovuta la raccomandata informativa o relazione di notifica quando la consegna è avvenuta tramite servizio postale
Massime di principio
- L'avviso di ricevimento del servizio postale costituisce prova presuntiva, valida della consegna della raccomandata e dell'identità di chi ha sottoscritto la ricevuta.
- Se il destinatario reale contesta che colui che ha firmato l'avviso non era legittimato, deve promuovere un autonomo giudizio di querela di falso per disattivare la presunzione probatoria dell'A/R.
- Per le notifiche effettuate tramite servizio postale non è prevista la successiva raccomandata informativa né una relazione speciale di notifica come invece può avvenire per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario.
- Il concessionario della riscossione ha l'obbligo di conservare l'avviso di ricevimento e la matrice o copia della cartella per cinque anni e deve esibirli a richiesta dell'amministrazione o del contribuente.
- In pratica, chi riceve una cartella firmata da un terzo deve tempestivamente verificare e, se contesta la legittimazione del consegnatario, agire con querela di falso: fino a prova contraria la notifica si presume valida.
- Prima di intraprendere impugnazioni ordinarie vale verificare la presenza dell'A/R e chiedere copia al concessionario: l'assenza o l'anomalia documentale sono elementi rilevanti per valutare l'azione da intraprendere.
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