Sentenza del 19/01/2021 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Studi di settore - responsabilità solidale dell'amministratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della sanzione amministrativa irrogata in relazione agli studi di settore e ad altre violazioni fiscali con contestazione di responsabilità personale dell'amministratore nonché contestazione della applicabilità dell'art. 7 D.L. 269/2003 che stabilisce la responsabilità delle persone giuridiche per le sanzioni inerenti il rapporto fiscale societario; la questione centrale era se e quando la sanzione, pur riferibile al rapporto fiscale della società, possa essere addebitata personalmente all'amministratore che avrebbe utilizzato lo "schermo" societario per il proprio esclusivo interesse
La decisione
la Corte di cassazione (nn. 12334/2019 e 12335/2019) ha richiamato e confermato il principio secondo cui, in linea di massima (regola generale), le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono dirette esclusivamente alla persona giuridica ai sensi dell'art. 7 del D.L. 269/2003. Tuttavia la Corte ha precisato l'eccezione: quando emerga che la persona fisica (es. amministratore) ha compiuto la violazione sfruttando lo schermo societario per perseguire un interesse personale ed esclusivo, diverso e non coincidente con l'interesse sociale, la sanzione può legittimamente essere irrogata alla persona fisica. In altri termini, la Cassazione ha dato rilievo probatorio alla necessità che l'Amministrazione finanziaria dimostri l'abuso della personalità giuridica e l'esclusività dell'interesse personale dell'amministratore, e ha ritenuto ammissibile la responsabilità personale qualora tale prova sia fornita
Norme richiamate
D.L. 269/2003, art. 7
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
la norma stabilisce la regola generale di imputazione delle sanzioni al soggetto giuridico; la giurisprudenza la interpreta come non assoluta: sussiste un'eccezione quando il singolo abbia agito per un interesse personale ed esclusivo sfruttando lo "schermo" societario, giustificando così l'irrogazione della sanzione alla persona fisica
Massime di principio
- Regola generale: le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale societario sono dirette alla persona giuridica e non automaticamente agli amministratori
- Eccezione: l'amministratore può essere sanzionato personalmente se è dimostrabile che ha agito per un interesse personale ed esclusivo, utilizzando la società come "schermo"
- Onere della prova: grava sull'Amministrazione dimostrare l'abuso della personalità giuridica e il collegamento causale fra l'azione personale dell'amministratore e la violazione fiscale
- Criteri probatori: devono emergere elementi oggettivi (beneficio personale, atti direttamente riconducibili alla persona fisica, mancanza di rilevanza per l'interesse sociale) e, ove rilevante, elementi soggettivi (consapevolezza e volontà di perseguire interesse personale)
- Tutela preventiva: per evitare responsabilità personali gli amministratori devono documentare le scelte gestionali, dimostrare la congruità delle operazioni rispetto all'interesse sociale e separare chiaramente patrimoni e operazioni personali da quelle societarie
- Prassi operativa: l'azione sanzionatoria personale non è automatica; nelle controversie va sempre valutata la singola situazione fattuale alla luce della prova dell'interesse esclusivo del singolo
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