Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34907/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione a un'ordinanza ingiunzione emessa per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'opponente aveva visto respinta l'opposizione dal Giudice di pace e poi l'appello dal Tribunale. In cassazione deduceva, con un unico motivo, che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto applicabile la procedura di ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 nonostante l'abrogazione dell'art. 36, comma 2, d.l. n. 248 del 2007 ad opera dell'art. 7, comma 2, lett. gg-septies, d.l. n. 70 del 2011. Nella memoria successiva alla proposta del relatore, il ricorrente ha dichiarato di condividere la proposta, chiedendo solo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa impossibilità per il Comune di procedere con ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910. Ha osservato che l'abrogazione inizialmente prevista non era più operante alla data dell'ordinanza ingiunzione, sicché il Comune conservava il potere di agire con tale strumento per la riscossione coattiva delle sanzioni, in presenza dei relativi presupposti. Tuttavia, nel dispositivo ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione impugnata e condannando il ricorrente alle spese di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • r.d. n. 639 del 1910

    può essere utilizzato dai Comuni per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, se ne ricorrono i presupposti

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 248 del 2007

    l'abrogazione richiamata dal ricorrente non escludeva, alla data rilevante, il potere del Comune di procedere con ingiunzione

  • art. 7, comma 2, lett. gg-septies), d.l. n. 70 del 2011

    ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'art. 36, poi oggetto di successiva rimodulazione normativa

  • art. 29, comma 5-bis, d.l. n. 216 del 2011

    ha attribuito efficacia all'abrogazione richiamata nel ragionamento del relatore

  • art. 4, comma 2-sexies, d.l. n. 209 del 2002

    consente l'affidamento del servizio di riscossione tramite concessionari iscritti all'albo, come richiamato in conformità a precedente della Corte

  • art. 53 del d.lgs. n. 44 del 1997

    disciplina l'albo dei concessionari richiamato nella motivazione conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore

Massime di principio

  • Per il recupero coattivo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il Comune può avvalersi della procedura di ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 quando la normativa vigente, al momento dell'azione, ne consenta l'uso.
  • L'eventuale abrogazione di una disposizione attributiva del potere di riscossione va verificata con riguardo alla sua effettiva operatività temporale: se la successione normativa ne ha preservato l'efficacia, il potere dell'ente rimane integro.
  • In cassazione, una censura che presupponga l'inesistenza del potere dell'ente di procedere con ingiunzione è infondata se tale potere risulta ancora riconosciuto dall'assetto normativo vigente e conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.