Cassazione Penale, Ordinanza n. 09071/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Bologna, all'esito di rito ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di quattro anni di reclusione per i reati contestati, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia ex art. 129 c.p.p. In sostanza lamentava che il giudice non avesse verificato l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento evidenti prima di accogliere la richiesta di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e che il ricorso era fondato su un motivo non rientrante tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La dedotta omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione nei limiti previsti per il patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito la sentenza è soggetta ai limiti impugnatori previsti dalla legge
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento
art. 129 c.p.p.
la mancata verifica delle cause di proscioglimento non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento nei casi non previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 393 c.p.
uno dei reati per cui è stata applicata la pena, richiamato solo nella descrizione del fatto
art. 56 c.p.
richiamato in combinazione con l'art. 575 c.p. nella contestazione del tentativo di omicidio
art. 575 c.p.
richiamato in combinazione con l'art. 56 c.p. nella contestazione del tentativo di omicidio
art. 4 l. n. 110/1975
uno dei reati per cui è stata applicata la pena, richiamato solo nella descrizione del fatto
art. 1, comma 50, l. n. 103/2017
norma introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., che ha ristretto la ricorribilità avverso le sentenze di patteggiamento
sentenza Corte cost. n. 186/2000
richiamata ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in mancanza di colpa del ricorrente non risultante
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
- Nel patteggiamento non è deducibile in cassazione la mancata verifica, da parte del giudice, dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la censura si collochi entro uno dei motivi espressamente consentiti dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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