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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9691/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva revocato l'obbligo di dimora ma confermato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicato dal GIP di Pistoia a carico di Suffredini. La difesa aveva prospettato sei censure: 1) nullità per mancato/ritardato e incompleto rilascio delle registrazioni intercettate impiegate per la misura; 2) omissione del Tribunale nel pronunciarsi sull'incompletezza delle registrazioni trasmesse; 3) mancata verifica dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della dichiarazione del coindagato Luca Marchi; 4) errata valorizzazione delle conversazioni intercettate a fondamento dei gravi indizi; 5) erronea conferma del pericolo di recidiva nonostante la cessata attività dell'indagato nel settore degli appalti; 6) mancata motivazione circa concretezza, attualità e proporzione della misura cautelare scelta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa ai profili motivazionali (motivi 5 e 6) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con dichiarazione di cessazione della misura cautelare in atto. I primi due motivi (relativi all'accesso e alla copia delle registrazioni) sono stati ritenuti infondati; i motivi terzo e quarto, concernenti la gravità indiziaria, sono stati dichiarati inammissibili per genericità. La decisione è motivata dal mancato rispetto da parte del Tribunale del riesame dell'onere di motivare adeguatamente l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione e l'adeguatezza/proporzionalità della misura residuale (obbligo di presentazione), carenza che ha imposto l'annullamento senza rinvio per tutela della libertà personale.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari; utilizzato per valutare i limiti procedurali e probatori del riesame e il corretto esercizio dei diritti difensivi.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Previsione circa la documentazione a corredo delle istanze cautelari e le modalità di accesso ai materiali depositati; distinta funzione rispetto al diritto difensivo di ottenere copie dal PM.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Regola i termini dell'interrogatorio di garanzia; la mancata osservanza delle modalità di consegna delle copie in cancelleria può influire sull'interrogatorio ma non necessariamente sulla validità originaria della misura cautelare.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità parziale, imponendo il diritto del difensore di ottenere copia delle registrazioni in possesso del PM.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove e sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni; evocata dalla difesa per chiedere verifica dell'attendibilità del coindagato.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione; centrale nella censura sulla persistenza del rischio di recidiva nonostante la cessata attività dell'indagato nel settore.

  • art. 13 Cost.

    Tutela della libertà personale: invocata per giustificare l'annullamento senza rinvio quando la carenza motivazionale rende ingiustificata la prosecuzione della limitazione della libertà.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e della ragionevole durata: richiamato per motivare la scelta dell'annullamento senza rinvio per evitare ulteriore protrazione ingiustificata delle misure cautelari.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 336/2008

    Affermato il diritto dei difensori di accedere alle registrazioni in possesso del PM e di ottenere copia della traccia fonica, anche se non depositate in cancelleria, a tutela del contraddittorio.

  • Cass. Sez. U, n. 20300/2010 (Lasala)

    Ha precisato che la richiesta di accesso alle registrazioni va rivolta al PM e che il rifiuto o il ritardo ingiustificato del PM può determinare una nullità a regime intermedio dell'ordinanza cautelare.

  • Cass. Sez. 6, n. 26447/2021 (Puglia)

    Sottolinea l'obbligo del PM, nella fase cautelare, di adottare misure organizzative per consentire tempestivamente alla difesa l'accesso alle intercettazioni utilizzate a base della richiesta.

  • Cass. Sez. 6, n. 22570/2017 (Cassese)

    Precisa che l'omesso deposito dei file audio al riesame non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni; può però essere necessario che il Tribunale motivi le difformità segnalate.

  • Cass. Sez. 3, n. 5020/2009 (Valentini)

    Giurisprudenza sul requisito di specificità dei motivi di impugnazione: i motivi devono indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto contestati.

  • Cass. Sez. 4, n. 46976/2011 (Mane)

    Sostiene la possibilità di annullare senza rinvio quando la carenza motivazionale riguarda la libertà personale e l'ulteriore durata del procedimento sarebbe irragionevole.

Massime di principio

  • La difesa che richiede copia delle intercettazioni deve rivolgere la richiesta al pubblico ministero: l'inerzia o il rifiuto ingiustificato del PM può rilevare e determinare nullità a regime intermedio, non automaticamente la nullità dell'ordinanza cautelare.
  • L'omesso deposito dei file audio al riesame non determina di per sé inutilizzabilità delle intercettazioni, ma il giudice del riesame deve motivare adeguatamente su eventuali difformità segnalate tra trascrizioni e file audio.
  • Le censure generiche sulla mancata verifica dell'attendibilità di dichiarazioni altrui o sulla valutazione dei gravi indizi sono inammissibili: è necessario indicare in modo preciso i punti critici della motivazione impugnata.
  • La persistenza della misura cautelare richiede motivazione specifica e attuale circa il concreto rischio di reiterazione; la mera genericità o l'assenza di indicazioni sull'adeguatezza e proporzionalità della misura può determinare l'annullamento senza rinvio.
  • Quando la carenza motivazionale incide direttamente sulla libertà personale e non è suscettibile di correzione utile in sede di rinvio, la Corte può annullare senza rinvio per evitare la protrazione ingiustificata della limitazione della libertà.

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