Cassazione Civile, Ordinanza n. 20579/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente. Il debitore principale e alcuni fideiussori proposero opposizione; nel corso del giudizio si verificò l’interruzione per il fallimento della società debitrice e per la morte di uno dei fideiussori. Il Tribunale accolse l’opposizione, condannando la banca alla restituzione di una somma al fallimento per ripetizione di indebito e dichiarando che nulla era dovuto dai garanti, oltre a porre le spese a carico della banca con distrazione in favore del difensore antistatario. In appello la banca ottenne una parziale riforma: la Corte dichiarò estinto il rapporto processuale relativo al fideiussore deceduto, ritenendo tardiva e ritualisticamente inidonea la riassunzione effettuata dall’unica erede, già parte del giudizio in proprio, poiché non aveva speso espressamente la qualità di erede nel ricorso di riassunzione o alla prima udienza; inoltre condannò il difensore antistatario a restituire le spese percepite in primo grado e rideterminò le spese di lite. I ricorrenti principali hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza/procedimento per falsa applicazione delle norme sulla riassunzione dopo interruzione, sostenendo che la qualità di erede era già nota e che la riassunzione doveva ritenersi valida anche senza formale spendita della veste ereditaria; con il secondo motivo hanno censurato la regolazione delle spese, ritenendo illegittima la loro parziale soccombenza in presenza di vittoria sostanziale; il ricorrente incidentale, avvocato distrattario, ha dedotto nullità per essere stato evocato in appello e per non essere stata posta a carico della banca la rifusione delle spese del grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento della società cessionaria del credito, ha rigettato il ricorso principale dei fideiussori e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’avvocato distrattario. Ha confermato quindi la decisione della Corte d’appello, compresa la declaratoria di estinzione del rapporto processuale nei confronti del fideiussore deceduto per mancata rituale riassunzione da parte dell’erede, nonché la condanna dell’avvocato alla restituzione delle somme ricevute a titolo di spese distratte. Ha inoltre condannato i ricorrenti principali e l’incidentale, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca e ha disposto la compensazione integrale delle spese nei rapporti con la cessionaria intervenuta. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati come deduzioni di nullità della sentenza o del procedimento, ma il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il sindacato di legittimità non consente di rivedere la discrezionalità del giudice di merito nella regolazione delle spese.
art. 366 c.p.c.
La specificità del ricorso ha consentito alla Corte, quale giudice del fatto processuale, di esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese; la Corte ha ribadito che la regolazione concreta delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 92 c.p.c.
La proporzione tra accoglimento e riparto delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità, non essendo richiesta un’esatta corrispondenza matematica tra esito della lite e quota di spese poste a carico della parte.
art. 93 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 110 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di legittimazione processuale del difensore antistatario evocato in appello.
art. 291 c.p.c.
Il ricorrente principale sosteneva che, ove la riassunzione fosse stata ritenuta irregolare, la Corte avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica anziché dichiarare l’estinzione, ma la censura è stata respinta.
art. 375 c.p.c.
Indicato come norma sulla trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e per i depositi di memoria.
art. 13 D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13 D.P.R. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando un giudizio si interrompe per la morte di una parte, la prosecuzione o riassunzione deve essere rituale e la qualità di erede del soggetto che prosegue deve risultare espressamente spesa nell’atto di riassunzione o comunque nella fase processuale prevista, non essendo sufficiente che tale qualità sia semplicemente nota o non contestata.
- La circostanza che il successore sia già parte del processo in proprio non elimina automaticamente la necessità di costituirsi anche nella diversa qualità di erede del de cuius, perché le due posizioni restano distinte ai fini della riassunzione del rapporto processuale interrotto.
- In presenza di posizioni processuali scindibili, la tempestiva riassunzione rispetto ad alcuni soggetti colpiti dall’evento interruttivo impedisce l’estinzione solo del relativo rapporto processuale, ma non sana la mancata riassunzione nei confronti degli altri soggetti distintamente interessati.
- La valutazione delle percentuali di soccombenza reciproca e del riparto o compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione salvo violazioni radicali non deducibili come mera sproporzione.
- L’avvocato che abbia ottenuto la distrazione delle spese può essere legittimamente destinatario, in appello, di una domanda di restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, quando la riforma del decisum travolga anche il capo sulle spese.
- L’inammissibilità di un ricorso per cassazione può derivare anche dal mancato confronto con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la censura si limiti a riproporre una tesi generale senza attaccare il nucleo argomentativo decisivo della decisione.
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