Cassazione Penale, Ordinanza n. 03273/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non specifici ai sensi dell'art. 581 c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 29/04/2024. La difesa deduceva violazione di legge in relazione all'art. 628 c.p. e vizi motivazionali sia sulla qualificazione giuridica del fatto sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché formulati in modo generico e indeterminato e, soprattutto, non correlati in modo adeguato alla struttura argomentativa della decisione impugnata. Inoltre, le doglianze sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti investivano una valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria. Poiché le censure erano sostanzialmente riproduttive di quelle già proposte in appello e i giudici di merito le avevano ampiamente esaminate e disattese, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
È richiamato come norma rispetto alla quale la difesa lamentava violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità può essere sia intrinseca, per genericità e indeterminatezza, sia estrinseca, per apparente mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 609 c.p.p.
È implicitamente richiamato nel passaggio finale sulla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, ossia deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; non sono ammissibili censure generiche, indeterminate o meramente riproduttive di quelle già dedotte nei gradi di merito.
- La specificità del motivo va valutata anche in senso estrinseco: il ricorso è inammissibile quando non esiste una reale correlazione tra la complessità della motivazione della sentenza impugnata e le argomentazioni del ricorrente, sicché manca una critica effettiva e argomentata.
- Le valutazioni del giudice di merito sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria.
- Quando il ricorso si limita a riproporre in cassazione censure già disattese nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la declaratoria di inammissibilità è il naturale esito processuale.
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