Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1965/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di rimodulazione dei posti letto e di accreditamento di ulteriori attività sanitarie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La struttura sanitaria ha presentato nell’ottobre 2024 un’istanza volta a ottenere la rimodulazione dei posti letto, con previsione di posti per la riabilitazione e riduzione di quelli di ortopedia, nonché l’accreditamento istituzionale di un day surgery polispecialistico e di presidi ambulatoriali di medicina di laboratorio e radiologia diagnostica. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. L’Assessorato ha eccepito l’inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso, in violazione del termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a., e ne ha comunque dedotto l’infondatezza nel merito, prospettando l’assenza dei presupposti per l’accreditamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che il procedimento doveva concludersi entro 150 giorni, termine previsto dalla Tabella B del D.P.R.S. 23 gennaio 2012, n. 12. Poiché tale termine scadeva il 17 marzo 2025 e il ricorso è stato notificato nel gennaio 2026, l’azione è stata proposta entro l’anno previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a., mentre l’inadempimento perdurava. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l’Amministrazione aveva l’obbligo di esaminare l’istanza di accreditamento e di adottare una pronuncia espressa e motivata. L’eventuale mancanza dei requisiti sostanziali o documentali avrebbe potuto determinare il rigetto dell’istanza, eventualmente previa richiesta di integrazioni, ma non legittimava il mantenimento dell’inerzia. Il Collegio ha inoltre escluso l’operatività del silenzio-assenso. Ha quindi ordinato all’Assessorato di adottare il provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e ha nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato, o un suo delegato, affinché provveda in sostituzione entro trenta giorni dalla richiesta della ricorrente in caso di persistente inerzia. L’Assessorato è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    “decorsi i termini per la conclusione del procedimento e negli altri casi previsti dalla legge, chi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere”; “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”

    L’azione contro il silenzio è ammissibile finché perdura l’inadempimento e deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Nel caso concreto il termine è stato rispettato.

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del rito contro il silenzio dell’Amministrazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • Tabella B D.P.R.S. 23 gennaio 2012, n. 12

    Prevede il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento di accreditamento; nel caso concreto il termine è scaduto il 17 marzo 2025.

Massime di principio

  • L’Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso e motivato sull’istanza di accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria entro il termine previsto dalla disciplina del procedimento.
  • L’eventuale insussistenza dei requisiti sostanziali per l’accreditamento può giustificare il rigetto dell’istanza, ma non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Eventuali carenze documentali dell’istanza non legittimano l’inerzia amministrativa quando l’istanza è sufficientemente puntuale; le carenze possono essere regolarizzate mediante richiesta di integrazione.
  • L’azione contro il silenzio-inadempimento è proponibile finché perdura l’inerzia e, comunque, entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
  • Quando accerta l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • In materia di accreditamento sanitario non opera il silenzio-assenso, sicché il decorso del termine non determina l’accoglimento tacito dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.