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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10788/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, comma 2, c.p.). Ha sollevato cinque motivi: 1) nullità del decreto di citazione e degli atti per genericità dell'imputazione, in particolare per la generica indicazione del "concorso con persone ignote" che avrebbero ruotato la segnaletica verticale in data imprecisata; 2) illogicità e contraddittorietà della ricostruzione del sinistro (contestando che la Corte abbia affermato che l'auto avesse urtato la moto, mentre a suo dire fu la moto ad impattare l'auto); 3) insufficiente prova della responsabilità e violazione dell'art. 530 c.p.p.; 4) estinzione del reato per prescrizione non valutata dalla Corte territoriale, avendo il ricorrente sostenuto che la concessione delle attenuanti generiche avrebbe inciso sul termine; 5) vizio nella dosimetria della pena (art. 132 c.p.), per non aver tenuto conto dell'incertezza probatoria e del comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'imputazione, letta congiuntamente agli atti di causa, descrivesse sufficientemente i fatti e i profili di colpa, escludendo la nullità per genericità; secondo e terzo motivo sono stati considerati generici e non confrontati con la motivazione di merito: la Corte territoriale aveva invece fornito argomentazione congrua e non illogica circa la dinamica del sinistro, la visibilità della segnaletica e i profili di colpa dell'imputato; il quarto motivo (prescrizione) è stato respinto in quanto la modifica legislativa che ha innalzato i limiti edittali e il raddoppio previsto dall'art. 157 hanno fatto decorrere termini di prescrizione molto più lunghi, per cui il reato non risultava estinto; il quinto motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato considerato aspecifico: la valutazione del giudice di merito è rimasta insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria. Conseguentemente la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello (Tribunale di Roma 20/12/2018: condanna per art. 589, comma 2, c.p. a 1 anno di reclusione, concessione della sospensione condizionale e non menzione; sanzione amministrativa accessoria sospensione patente per 1 anno) resta operante; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    Delitto contestato (omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale). La Corte ha ritenuto provato il nesso causale tra le violazioni di guida attribuite all'imputato e l'evento morte.

  • art. 145, comma 4, cod. strada

    Richiamata come norma cautelare violata (obbligo di dare la precedenza/attenzione all'approssimarsi all'incrocio); la sua violazione ha costituito elemento di colpa ascritto all'imputato.

  • art. 141, comma 3, cod. strada

    Richiamata tra le regole cautelari violate (comportamenti di prudenza nella circolazione); la Corte territoriale ha ritenuto la violazione rilevante ai fini della responsabilità dell'imputato.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Norma sulla determinazione dell'imputazione; la Corte di legittimità ha ritenuto che il decreto di citazione fosse sufficientemente specifico, assorbendo la contestazione di genericità.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha valutato i motivi dedotti ai sensi di questo articolo e li ha ritenuti inammissibili o generici.

  • art. 530, comma 1 e 2, cod. proc. pen.

    Riguarda i criteri di giudizio per la responsabilità; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla insufficienza della prova non fosse adeguatamente specificata e che invece i giudici di merito avessero motivato congruamente la condanna.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sui termini di prescrizione. La Corte ha spiegato che, a seguito della modifica legislativa (innalzamento del massimo edittale e raddoppio), il termine di prescrizione del reato era molto più lungo e quindi non si era verificata l'estinzione per prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Limite massimo del termine di prescrizione; richiamato per mostrare che il termine massimo (17 anni e 6 mesi) non era stato raggiunto.

  • art. 132 cod. pen.

    Disciplina della dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione del merito sul trattamento sanzionatorio fosse insindacabile in assenza di contraddittorietà.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità del ricorso.

  • decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125)

    Modifica che ha innalzato il limite edittale per il reato (da cinque a sette anni) e ha inciso sul calcolo della prescrizione; la Corte ha richiamato tale intervento per escludere la prescrizione.

Massime di principio

  • La generica indicazione di concorso con "persone ignote" non determina automaticamente la nullità dell'imputazione se il capo di accusa e gli atti processuali descrivono in modo adeguato gli elementi strutturali del fatto, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa.
  • Le ricostruzioni di fatto operate dai giudici di merito sono soggette a forte deferenza in Cassazione: i vizi di motivazione devono essere specifici e dimostrabili; censure generiche o semplici alternative ricostruttive difficilmente ottengono accoglimento.
  • Per valutare la prescrizione occorre considerare le modifiche normative che incidono sui limiti edittali e sui meccanismi di raddoppio: un aumento del massimo della pena può allungare significativamente il termine di prescrizione.
  • La quantificazione della pena è essenzialmente una valutazione di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e risulta congrua rispetto agli elementi indicati dall'art. 133 c.p.
  • Chi propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante che il ricorso alla cassazione sia ben fondato e specifico nelle censure.

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