Cassazione Civile, Ordinanza n. 15189/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale notificato a una società importatrice di calzature, con cui l'Ufficio ha escluso dal valore doganale i diritti di licenza pagati per l'uso del marchio apposto sui prodotti, recuperando maggiori diritti doganali e irrogando sanzioni e interessi. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso e la C.T.R. aveva confermato la ripresa, ritenendo che il prezzo della licenza facesse parte dell'accordo e concorresse a determinare il valore complessivo dell'operazione, quindi fosse assoggettato a tassazione doganale. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) omessa pronuncia sulla decadenza parziale dell'Ufficio dal potere di accertamento con riferimento a 23 delle 50 dichiarazioni doganali; 2) violazione dell'art. 32 del codice doganale comunitario e degli artt. 157, 159 e 160 del regolamento attuativo, sostenendo che le royalties non fossero assoggettabili a dazio perché costituivano mera contropartita per il diritto di distribuire o rivendere i beni importati, e non condizione di vendita imposta dal fornitore; 3) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, lamentando che la C.T.R. avesse esaminato solo alcune clausole del contratto di licenza senza considerare i contratti con i produttori; 4) omessa pronuncia sulla quantificazione delle royalties, deducendo che l'Ufficio avesse applicato indistintamente la percentuale più alta tra quelle previste nei diversi contratti, anziché l'aliquota pertinente al paese di vendita; 5) omessa pronuncia sulla non debenza di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa; 6) omessa pronuncia sull'erronea determinazione delle sanzioni per mancata applicazione del cumulo giuridico. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo: il primo perché la conferma nel merito della ripresa implicava il rigetto dell'eccezione di decadenza parziale; il secondo e il terzo per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo state trascritte le clausole contrattuali rilevanti e risolvendosi la doglianza in una mera contrapposizione tra interpretazioni. Ha invece accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo, rilevando che la C.T.R. non si era pronunciata su questioni autonome e non incompatibili con la decisione sul merito della debenza dei dazi: il criterio di calcolo concreto delle royalties, la debenza di sanzioni e interessi in presenza di obiettiva incertezza, e la corretta applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni. Il ricorso è stato quindi accolto solo parzialmente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi e accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo; per l'effetto ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini le questioni rimaste assorbite o non decise, in particolare la quantificazione delle royalties, la debenza di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa e il criterio di calcolo delle sanzioni con cumulo giuridico, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione autonoma; non vi è vizio quando la decisione di merito comporta un rigetto implicito di una questione incompatibile con la statuizione adottata. Quando la questione è autonoma e non incompatibile, la mancata decisione integra vizio rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro usato per dedurre il vizio di omessa pronuncia e altre nullità processuali nella sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e dei canoni di interpretazione dei contratti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare e riassumere gli atti e i documenti rilevanti, non essendo sufficiente il mero rinvio al fascicolo di parte.
art. 32 del Reg. CE n. 2913/1992
È la norma doganale applicabile ratione temporis richiamata per l'inclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina doganale.
artt. 157, 159 e 160 del Regolamento n. 2454/1993
Sono le disposizioni attuative del codice doganale comunitario richiamate per stabilire quando i diritti di licenza devono essere inclusi nel valore doganale e quando invece ne restano esclusi.
artt. 1326, 1363, 1371, 1372 c.c.
I canoni di interpretazione e di efficacia del contratto devono essere specificamente indicati e violati in modo puntuale nel ricorso; non basta contrapporre una lettura alternativa del negozio a quella del giudice di merito.
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
È invocato per sostenere la non applicazione di sanzioni e interessi in presenza di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
È richiamato quale base per escludere le sanzioni quando la violazione dipenda da obiettiva incertezza sull'ambito applicativo della disciplina.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472 del 1997
È invocato per contestare la quantificazione delle sanzioni e chiedere l'applicazione del cumulo giuridico.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata presuppone logicamente il rigetto della questione sollevata, purché la questione sia incompatibile con la statuizione di merito resa; sussiste invece se il giudice omette di decidere su una questione autonoma e non incompatibile.
- Nel ricorso per cassazione fondato sulla violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è necessario indicare specificamente le clausole rilevanti e spiegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali; è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto.
- Ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente deve riportare o quantomeno riassumere il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la doglianza; il semplice rinvio al fascicolo non basta.
- Le questioni relative alla quantificazione del tributo, alla debenza di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa e al criterio di calcolo delle sanzioni sono autonome rispetto alla questione sull'an debeatur del tributo e, se dedotte e non esaminate, integrano omessa pronuncia.
- In materia doganale, l'inclusione delle royalties nel valore in dogana richiede una verifica specifica dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria applicabile, non potendo la loro assoggettabilità a dazio essere affermata in modo apodittico o senza adeguato confronto con il contenuto degli accordi contrattuali rilevanti.
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