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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15189/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale notificato a una società importatrice di calzature, con cui l'Ufficio ha escluso dal valore doganale i diritti di licenza pagati per l'uso del marchio apposto sui prodotti, recuperando maggiori diritti doganali e irrogando sanzioni e interessi. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso e la C.T.R. aveva confermato la ripresa, ritenendo che il prezzo della licenza facesse parte dell'accordo e concorresse a determinare il valore complessivo dell'operazione, quindi fosse assoggettato a tassazione doganale. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) omessa pronuncia sulla decadenza parziale dell'Ufficio dal potere di accertamento con riferimento a 23 delle 50 dichiarazioni doganali; 2) violazione dell'art. 32 del codice doganale comunitario e degli artt. 157, 159 e 160 del regolamento attuativo, sostenendo che le royalties non fossero assoggettabili a dazio perché costituivano mera contropartita per il diritto di distribuire o rivendere i beni importati, e non condizione di vendita imposta dal fornitore; 3) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, lamentando che la C.T.R. avesse esaminato solo alcune clausole del contratto di licenza senza considerare i contratti con i produttori; 4) omessa pronuncia sulla quantificazione delle royalties, deducendo che l'Ufficio avesse applicato indistintamente la percentuale più alta tra quelle previste nei diversi contratti, anziché l'aliquota pertinente al paese di vendita; 5) omessa pronuncia sulla non debenza di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa; 6) omessa pronuncia sull'erronea determinazione delle sanzioni per mancata applicazione del cumulo giuridico. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo: il primo perché la conferma nel merito della ripresa implicava il rigetto dell'eccezione di decadenza parziale; il secondo e il terzo per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo state trascritte le clausole contrattuali rilevanti e risolvendosi la doglianza in una mera contrapposizione tra interpretazioni. Ha invece accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo, rilevando che la C.T.R. non si era pronunciata su questioni autonome e non incompatibili con la decisione sul merito della debenza dei dazi: il criterio di calcolo concreto delle royalties, la debenza di sanzioni e interessi in presenza di obiettiva incertezza, e la corretta applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni. Il ricorso è stato quindi accolto solo parzialmente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo; per l'effetto ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini le questioni rimaste assorbite o non decise, in particolare la quantificazione delle royalties, la debenza di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa e il criterio di calcolo delle sanzioni con cumulo giuridico, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione autonoma; non vi è vizio quando la decisione di merito comporta un rigetto implicito di una questione incompatibile con la statuizione adottata. Quando la questione è autonoma e non incompatibile, la mancata decisione integra vizio rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro usato per dedurre il vizio di omessa pronuncia e altre nullità processuali nella sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e dei canoni di interpretazione dei contratti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare e riassumere gli atti e i documenti rilevanti, non essendo sufficiente il mero rinvio al fascicolo di parte.

  • art. 32 del Reg. CE n. 2913/1992

    È la norma doganale applicabile ratione temporis richiamata per l'inclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina doganale.

  • artt. 157, 159 e 160 del Regolamento n. 2454/1993

    Sono le disposizioni attuative del codice doganale comunitario richiamate per stabilire quando i diritti di licenza devono essere inclusi nel valore doganale e quando invece ne restano esclusi.

  • artt. 1326, 1363, 1371, 1372 c.c.

    I canoni di interpretazione e di efficacia del contratto devono essere specificamente indicati e violati in modo puntuale nel ricorso; non basta contrapporre una lettura alternativa del negozio a quella del giudice di merito.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    È invocato per sostenere la non applicazione di sanzioni e interessi in presenza di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria.

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato quale base per escludere le sanzioni quando la violazione dipenda da obiettiva incertezza sull'ambito applicativo della disciplina.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472 del 1997

    È invocato per contestare la quantificazione delle sanzioni e chiedere l'applicazione del cumulo giuridico.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata presuppone logicamente il rigetto della questione sollevata, purché la questione sia incompatibile con la statuizione di merito resa; sussiste invece se il giudice omette di decidere su una questione autonoma e non incompatibile.
  • Nel ricorso per cassazione fondato sulla violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è necessario indicare specificamente le clausole rilevanti e spiegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali; è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto.
  • Ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente deve riportare o quantomeno riassumere il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la doglianza; il semplice rinvio al fascicolo non basta.
  • Le questioni relative alla quantificazione del tributo, alla debenza di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa e al criterio di calcolo delle sanzioni sono autonome rispetto alla questione sull'an debeatur del tributo e, se dedotte e non esaminate, integrano omessa pronuncia.
  • In materia doganale, l'inclusione delle royalties nel valore in dogana richiede una verifica specifica dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria applicabile, non potendo la loro assoggettabilità a dazio essere affermata in modo apodittico o senza adeguato confronto con il contenuto degli accordi contrattuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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