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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-452/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 febbraio 2022. — PJ contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Toscana e Ministero dell'Economia e delle Finanze. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 23, paragrafo 3 – Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo – Divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori – Regime sanzionatorio – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Obbligo, per i venditori di prodotti del tabacco, di verificare l’età dell’acquirente all’atto della vendita di tali prodotti – Sanzione pecuniaria – Esercizio dell’attività di rivendita di tabacchi – Sospensione della licenza all’esercizio dell’attività per un periodo di quindici giorni – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione. — Causa C-452/20

Giurisprudenza europea62020CJ0452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione della sanzione italiana che, per la vendita di sigarette a un minore, cumula multa e sospensione di 15 giorni della licenza. Ha escluso l’applicabilità dell’articolo 5 TUE, della direttiva 2014/40/UE e del principio di precauzione, ricondicendo la valutazione alla FCTC e al principio generale di proporzionalità. Ha concluso che una tale sanzione accessoria non è, in linea di principio, sproporzionata se resta entro i limiti di ciò che è appropriato e necessario per tutelare la salute dei giovani.

Proporzionalità della sanzione accessoria di sospensione della licenza per la prima vendita di prodotti del tabacco a minori

La questione giuridica

Se il principio di proporzionalità, alla luce dell’articolo 5 TUE, dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE, dei considerando 21 e 60 della stessa direttiva e del principio di precauzione, osti a una normativa italiana che, per la prima violazione del divieto di vendere tabacco ai minori, prevede oltre alla sanzione pecuniaria anche la sospensione per quindici giorni della licenza di rivendita.

Principio di diritto

Il principio di proporzionalità non osta a una normativa nazionale che, per la prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori, preveda oltre alla sanzione pecuniaria la sospensione per quindici giorni della licenza di rivendita, purché la misura sia idonea e non ecceda quanto necessario per proteggere la salute umana e ridurre la diffusione del fumo tra i giovani. La direttiva 2014/40/UE non armonizza, però, le modalità di vendita ai minori né rende applicabili nel caso concreto l’articolo 23, paragrafo 3, e il principio di precauzione invocato dal giudice del rinvio; la valutazione va ricondotta soprattutto al principio generale di proporzionalità e alla FCTC, parte del diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 5 TUE
  • Direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 1 direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 23, paragrafo 3, direttiva 2014/40/UE
  • Convenzione quadro OMS per la lotta contro il tabagismo (FCTC)
  • Articolo 16 FCTC
  • Decisione 2004/513/CE

Proporzionalità della sospensione della licenza per vendita di tabacco a minori

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di sanzioni amministrative per la vendita di prodotti del tabacco a un minore. La Corte è stata chiamata a verificare se il cumulo tra sanzione pecuniaria e sospensione per 15 giorni della licenza di rivendita sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Nel febbraio 2016, a seguito di un controllo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha accertato che PJ aveva venduto sigarette a un minore. In applicazione della normativa italiana di recepimento della direttiva 2014/40/UE, gli è stata inflitta:

  • una sanzione pecuniaria di EUR 1.000;
  • la sospensione per quindici giorni della licenza di rivendita di tabacchi. PJ ha pagato la multa ma ha impugnato la sospensione, sostenendo che la misura fosse sproporzionata, soprattutto perché applicata in caso di prima violazione.

Normativa internazionale e dell’Unione richiamata

La Corte richiama anzitutto la FCTC, approvata dall’Unione con la decisione 2004/513/CE. In particolare, l’articolo 16, paragrafi 1 e 6, impone alle parti di vietare la vendita di tabacco ai minori e di adottare sanzioni efficaci per assicurarne il rispetto. Quanto alla direttiva 2014/40/UE, sono richiamati:

  • i considerando 7, 8, 21, 48 e 60;
  • l’articolo 1, sugli obiettivi di armonizzazione;
  • l’articolo 23, paragrafo 3, sulle sanzioni nazionali, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se la normativa italiana violi i principi di proporzionalità e precauzione perché:

  • privilegia la tutela della salute dei minori rispetto agli interessi economici dell’operatore;
  • prevede una sanzione accessoria non meramente pecuniaria;
  • non garantirebbe un giusto equilibrio e non sarebbe sufficientemente dissuasiva.

Osservazioni preliminari della Corte

La Corte riformula in parte la questione e precisa che:

  • l’articolo 5, paragrafo 4, TUE disciplina l’azione delle istituzioni dell’Unione e non si applica direttamente a una normativa nazionale come quella in esame;
  • la direttiva 2014/40/UE non armonizza le modalità di vendita dei prodotti del tabacco ai minori, come si ricava in particolare dai considerando 21 e 48;
  • di conseguenza, né l’articolo 23, paragrafo 3, né la direttiva stessa sono applicabili come base diretta della disciplina sanzionatoria nazionale nel caso concreto;
  • la FCTC, invece, è parte integrante del diritto dell’Unione e deve essere attuata nel rispetto del principio generale di proporzionalità;
  • il principio di precauzione non è pertinente, poiché i rischi del tabacco sono già noti e non vi è incertezza scientifica da fronteggiare.

Ragionamento della Corte sul principio di proporzionalità

In assenza di armonizzazione completa delle sanzioni, gli Stati membri conservano un margine di scelta, ma devono rispettare il diritto dell’Unione e i suoi principi generali. La Corte ribadisce che le sanzioni devono:

  • essere idonee e necessarie al perseguimento dell’obiettivo legittimo;
  • essere realmente dissuasive;
  • non andare oltre quanto necessario;
  • prevedere, se possibile, la misura meno restrittiva tra quelle idonee.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che la sospensione della licenza:

  • può ridurre o eliminare il vantaggio economico derivante dalla violazione;
  • può dissuadere efficacemente i rivenditori dal vendere ai minori;
  • è limitata nel tempo (15 giorni) e non comporta la revoca, riservata alla recidiva;
  • si accompagna a una sanzione pecuniaria graduata in base alla gravità della violazione. La Corte sottolinea anche che la tutela della salute prevale sugli interessi economici e può giustificare conseguenze economiche anche rilevanti.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che il principio di proporzionalità non osta a una normativa nazionale che, per la prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori, prevede oltre alla sanzione pecuniaria la sospensione per quindici giorni della licenza di rivendita, purché la disciplina non ecceda quanto appropriato e necessario per proteggere la salute umana e ridurre la diffusione del fumo tra i giovani.

Principio affermato

La sospensione temporanea della licenza di vendita di tabacco, cumulata con una multa, può costituire una sanzione proporzionata anche per la prima violazione del divieto di vendita ai minori, se è calibrata sulla gravità dell’infrazione e finalizzata a un obiettivo di elevata protezione della salute pubblica.

Come è indicizzato

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