Sentenza del 08/04/2021 n. 1418 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di irrogazione di sanzione pari al 200% dell'"ulteriore importo" (art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002) ritenuto dovuto a seguito di ricorso per Cassazione respinto. L'Ufficio sostiene che l'ulteriore importo sia equiparabile a contributo unificato (tributo) e quindi che possa produrre l'applicazione delle misure di recupero e sanzionatorie previste per l'omesso versamento del contributo unificato (art.16 DPR 115/2002). Il contribuente deduce la natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria dell'ulteriore importo, rendendo inapplicabile il procedimento di recupero/sanzione previsto per il contributo unificato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del MEF e confermato la sentenza di primo grado. Motivazione: l'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002 è una norma eccezionale e di natura afflittiva/sanzionatoria la cui operatività è circoscritta al processo civile; di conseguenza il "raddoppio" non può essere trattato come un ordinario tributo del processo tributario e non può essere soggetto alle procedure di autoliquidazione e alle sanzioni previste per l'omesso versamento del contributo unificato (art.16). Per l'"ulteriore importo" deve seguire una specifica procedura di invito/presso l'Ufficio e non è ammessa l'applicazione analogica del recupero coattivo e delle sanzioni sulle sanzioni. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
DPR 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
La Commissione interpreta il comma 1-quater come norma eccezionale e di natura lato sensu sanzionatoria (misura afflittiva destinata a scoraggiare impugnazioni), la cui operatività è circoscritta al processo civile e non può essere automaticamente applicata al processo tributario né convertita in tributo comune.
DPR 30 maggio 2002, n. 115 - art. 16 (e comma 1-bis)
Le procedure di recupero e le sanzioni previste per l'omesso versamento del contributo unificato (art.16) non sono applicabili, per analogia, agli "ulteriori importi" di cui all'art.13 comma 1-quater, dato il carattere speciale e afflittivo di quest'ultima disposizione.
DPR 30 maggio 2002, n. 115 - art. 248
La notifica dell'invito prevista dall'art.248 riferita ai versamenti conseguenti all'iscrizione a ruolo non può essere estesa analogicamente al procedimento di liquidazione e riscossione degli "ulteriori importi" di cui all'art.13 comma 1-quater.
Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2018
La Corte Costituzionale ha qualificato la misura prevista dall'art.13 comma 1-quater come eccezionale e di carattere sanzionatorio, orientamento che la CTR ha ritenuto determinante per escludere l'applicabilità della misura al processo tributario.
Giurisprudenza della Cassazione (citi es.: Cass. n.23980/2018, n.20018/2018, n.8053/2014)
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione mostrando orientamenti divisi, ma contiene pronunce che confermano il carattere sanzionatorio e l'applicabilità limitata al processo civile; la CTR si è conforme a tali orientamenti prevalenti.
Massime di principio
- L'"ulteriore importo" previsto dall'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002 va considerato una misura speciale/afflittiva e non un normale tributo processuale: non è corretto trattarlo automaticamente come contributo unificato per applicare le stesse regole di riscossione e sanzione.
- Nel processo tributario (compreso il giudizio di legittimità sulle liti tributarie) l'applicabilità del raddoppio deve essere valutata con riferimento al carattere speciale della norma e alla giurisprudenza costituzionale/di legittimità; in presenza di dubbio, prevale l'orientamento che esclude l'operatività della misura per i processi tributari.
- Non può operare il principio delle "sanzioni su sanzioni": se l'ulteriore importo ha natura sanzionatoria, non è ammissibile applicare su di esso le sanzioni previste per l'omesso versamento del contributo unificato.
- Il contribuente non è obbligato ad autoliquidare e versare immediatamente l'"ulteriore importo" alla data di deposito della sentenza di cassazione; l'Ufficio deve procedere con un invito/prescrizione formale e non può applicare meccaniche di recupero analoghe a quelle dell'iscrizione a ruolo.
- In casi simili, il contribuente può contestare l'avviso di irrogazione contestando la natura tributaria dell'ulteriore importo e richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ne evidenzia il carattere eccezionale/sanzionatorio.
- Dato il profilo di novità e complessità della questione, è frequente la compensazione delle spese processuali; gli uffici devono procedere con cautela nella riscossione degli "ulteriori importi" per evitare atti illegittimi.
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