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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-547/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 maggio 2020. — Dong Yang Electronics Sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di riferimento fiscale – Nozione di “stabile organizzazione” – Soggetto passivo dell’IVA – Società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro. — Causa C-547/18

Giurisprudenza europea62018CJ0547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la sola presenza di una controllata in Polonia non consente al prestatore di servizi di considerare automaticamente che la società coreana disponga di una stabile organizzazione in tale Stato membro. Per individuare il luogo di prestazione ai fini IVA, occorre verificare le condizioni materiali della stabile organizzazione, ma senza trasformare il fornitore in un investigatore dei rapporti interni tra controllante e controllata. Il prestatore può fare affidamento sugli elementi a sua disposizione nel contratto e nella prestazione, non sui rapporti societari non accessibili.

IVA: una controllata in uno Stato membro non basta, da sola, a far presumere che la società madre di uno Stato terzo disponga di una stabile organizzazione ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, il prestatore di servizi possa desumere l’esistenza di una stabile organizzazione in Polonia di una società stabilita in uno Stato terzo dalla sola presenza della sua controllata in Polonia; e, in caso negativo, se il prestatore sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra controllante e controllata per stabilire la sussistenza di tale stabile organizzazione.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, ai fini della determinazione del luogo di prestazione dei servizi ex articolo 44 della direttiva IVA, l’esistenza in uno Stato membro di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere dedotta dal prestatore di servizi dalla sola circostanza che tale società vi possieda una controllata. Inoltre, il prestatore non è tenuto a indagare sui rapporti contrattuali tra controllante e controllata per verificare la sussistenza di tale stabile organizzazione, poiché l’articolo 22 del regolamento n. 282/2011 riguarda l’identificazione della stabile organizzazione del destinatario dei servizi sulla base degli elementi del rapporto di prestazione e non impone al fornitore un’attività investigativa propria delle autorità fiscali.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/8/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 44 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

Stabile organizzazione di una società di Stato terzo e controllata nello Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu in materia di IVA e luogo di prestazione dei servizi. La questione centrale era se una società polacca che prestava servizi a una società coreana dovesse considerare la controllata polacca di quest’ultima come stabile organizzazione della capogruppo ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA.

Fatti e procedimento principale

Dong Yang, società polacca, aveva stipulato con LG Corea un contratto per l’assemblaggio di PCB con materiali e componenti di proprietà della società coreana. I materiali venivano forniti alla Dong Yang da LG Polonia, controllata polacca di LG Corea, che poi impiegava i PCB nella produzione di moduli destinati a un’altra società del gruppo. Dong Yang fatturava i servizi alla sola LG Corea, senza applicare l’IVA polacca, ritenendo che il destinatario fosse stabilito in Corea e non avesse una stabile organizzazione in Polonia.

L’autorità fiscale polacca ha invece ritenuto che LG Polonia costituisse una stabile organizzazione della società coreana, valorizzando i vincoli contrattuali tra le due società del gruppo. Conseguentemente ha emesso un avviso di accertamento IVA nei confronti della Dong Yang. Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte se la mera esistenza della controllata bastasse a fondare la stabile organizzazione e se il prestatore dovesse verificare i rapporti contrattuali interni al gruppo.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato principalmente l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, che stabilisce il luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo, distinguendo tra sede dell’attività economica e stabile organizzazione del destinatario. Ha inoltre considerato l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che definisce la stabile organizzazione come un’organizzazione dotata di un sufficiente grado di permanenza e di mezzi umani e tecnici idonei a ricevere e utilizzare i servizi. Rilevante anche l’articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che disciplina i criteri di identificazione della stabile organizzazione del destinatario da parte del prestatore.

Nel contesto del caso era richiamato anche l’accordo di libero scambio UE-Corea, che prevede per la Polonia una riserva quanto alle forme di stabilimento degli investitori coreani, ma la Corte ha escluso che ciò incidesse sulla nozione IVA di stabile organizzazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che, in via generale, il luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi è la sede dell’attività economica del destinatario, mentre il riferimento alla stabile organizzazione costituisce una deroga alla regola generale. Tale deroga, però, presuppone condizioni materiali precise.

In base alla giurisprudenza precedente, la nozione di stabile organizzazione va valutata con riguardo al soggetto passivo beneficiario dei servizi e richiede una struttura sufficientemente permanente, con mezzi umani e tecnici adeguati. La Corte ha ribadito che il criterio decisivo è la realtà economica e commerciale, non il solo status giuridico dell’entità considerata. Anche se una controllata può, in astratto, costituire stabile organizzazione della capogruppo, ciò dipende dalle circostanze concrete.

Da qui la risposta negativa alla prima questione: la mera circostanza che una società di uno Stato terzo possieda una controllata in uno Stato membro non consente, da sola, al prestatore di servizi di desumere che esista una stabile organizzazione della capogruppo in quello Stato membro.

Quanto alla seconda questione, la Corte ha letto l’articolo 22 del regolamento n. 282/2011 come norma che impone al prestatore di esaminare la natura e l’utilizzazione del servizio, e, solo se necessario, alcuni elementi del contratto, dell’ordinativo e del numero IVA per identificare la stabile organizzazione del destinatario. Tale disposizione non obbliga però il fornitore a investigare sui rapporti contrattuali tra la società estera e la sua controllata. Un simile obbligo trasformerebbe il prestatore in un soggetto tenuto a svolgere compiti propri delle autorità fiscali, pur senza avere normalmente accesso a tali informazioni.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e l’articolo 11, paragrafo 1, nonché l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che:

  • l’esistenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro non può essere desunta dal prestatore dalla sola presenza di una controllata della società di Stato terzo;
  • il prestatore non è tenuto a prendere informazioni sui rapporti contrattuali tra controllante e controllata per valutare la sussistenza della stabile organizzazione.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia tutela il prestatore di servizi da un onere istruttorio eccessivo nella verifica del luogo di tassazione IVA quando il destinatario è una società extra-UE. In concreto, per spostare il luogo di prestazione dalla sede della società terza alla presunta stabile organizzazione nello Stato membro, servono elementi materiali effettivi e verificabili, non la sola esistenza del legame societario con una controllata locale.

Come è indicizzato

Materieivaluogo delle prestazioni di servizistabile organizzazionefiscalità internazionalesocietà controllate

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