Corte di giustizia, Ordinanza C-415/19
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 maggio 2020. — Blumar SpA e Roberto Abate SpA contro Agenzia delle Entrate. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Normativa nazionale che preclude la possibilità di concedere un aiuto in base ad un regime autorizzato in caso di inosservanza di una condizione non prevista dalla decisione della Commissione. — Cause riunite C-415/19 e C-416/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha risposto a tre rinvii pregiudiziali della Corte di cassazione italiana relativi al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE la normativa italiana che esige dal richiedente una dichiarazione sostitutiva sull’assenza di aiuti illegali e incompatibili non rimborsati. La decisione della Commissione autorizzava il regime, ma non obbligava l’Italia a concedere sempre il beneficio, né impediva l’introduzione di condizioni interne più restrittive.
Compatibilità con il diritto UE di una normativa italiana che subordina il credito d’imposta autorizzato dalla Commissione a una dichiarazione del richiedente sull’assenza di aiuti illegali e incompatibili non rimborsati.
La questione giuridica
Se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione della Commissione C(2008) 380 del 25 gennaio 2008 e il principio di proporzionalità ostino a una normativa nazionale che consente di negare il credito d’imposta autorizzato dalla decisione UE quando il richiedente non presenti una dichiarazione sostitutiva attestante di non aver beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione, pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nella decisione della Commissione e anche se non vi sia una formale domanda di recupero nei suoi confronti.
Principio di diritto
L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione C(2008) 380 della Commissione e il principio di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto previsto da un regime già autorizzato a una dichiarazione del richiedente circa la mancata fruizione di aiuti illegali e incompatibili non rimborsati o non depositati su conto bloccato, anche se la decisione della Commissione non prevede espressamente tale requisito e anche in assenza di una specifica domanda di recupero nei confronti del richiedente. La Corte ribadisce che la decisione della Commissione autorizza il regime ma non impone allo Stato membro di concedere in concreto l’aiuto, e che una condizione nazionale più restrittiva, volta a prevenire cumuli con aiuti incompatibili, non modifica il regime autorizzato né viola il principio di proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), CE
- Decisione C(2008) 380 della Commissione, del 25 gennaio 2008, "Aiuto di Stato N 39/2007 – Italia – Credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle zone svantaggiate"
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Articolo 16-bis, comma 11, della legge 4 febbraio 2005, n. 11
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007
- Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Credito d’imposta italiano per investimenti nelle aree svantaggiate e compatibilità con il diritto UE
La pronuncia riguarda tre rinvii pregiudiziali riuniti della Corte suprema di cassazione (Italia) in materia di aiuti di Stato. Le controversie opponevano Blumar SpA, Roberto Abate SpA e Commerciale Gicap SpA all’Agenzia delle Entrate, che aveva negato un credito d’imposta previsto da un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione.
Fatti e procedimento principale
Le tre società avevano chiesto di beneficiare del credito d’imposta istituito dalla legge n. 296/2006 per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in aree svantaggiate del Sud Italia. L’amministrazione finanziaria aveva respinto le domande perché mancava la dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa nazionale, relativa al fatto che il richiedente non avesse beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione e non rimborsati o depositati su conto bloccato.
I giudici di merito avevano confermato i dinieghi. In cassazione le società avevano invocato la violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, della decisione della Commissione del 25 gennaio 2008 e del principio di proporzionalità.
Normativa rilevante
La Commissione, con la decisione C(2008) 380 del 25 gennaio 2008, aveva qualificato il regime come compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), CE. In diritto interno, il credito d’imposta era disciplinato dalla legge n. 296/2006 e, per quanto qui rileva, da una disposizione poi riprodotta all’articolo 16-bis, comma 11, della legge n. 11/2005, che subordinava il beneficio a una dichiarazione del richiedente in ordine all’assenza di aiuti illegali e incompatibili non recuperati.
Il DPCM 23 maggio 2007 specificava il contenuto di tale dichiarazione; il decreto-legge n. 97/2008 disciplinava inoltre la procedura di accesso e la "prenotazione del diritto" al credito.
Questione pregiudiziale
La Corte di cassazione chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione ostasse a una disciplina nazionale che:
- subordina la concessione dell’aiuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva;
- richiede tale dichiarazione anche quando il richiedente non sia stato destinatario di una formale domanda di recupero;
- introduce un requisito non espressamente previsto dalla decisione della Commissione;
- comporta il diniego definitivo del beneficio in caso di mancata dichiarazione.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza TWD/Commissione, secondo cui la Commissione può subordinare il versamento di un nuovo aiuto al recupero di aiuti incompatibili e può valutare l’effetto cumulativo tra aiuti pregressi e nuovi aiuti.
Tuttavia, nel caso concreto, la Corte osserva che la normativa italiana non modifica il regime autorizzato dalla Commissione né pregiudica gli obblighi derivanti dalla decisione del 25 gennaio 2008. La condizione imposta dal diritto nazionale è qualificata come più restrittiva, ma non incompatibile con la decisione, perché mira a garantire che il nuovo aiuto non venga concesso a soggetti che abbiano beneficiato di aiuti incompatibili ancora non recuperati.
La Corte sottolinea inoltre un principio importante in materia di aiuti di Stato: l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE impone agli Stati membri un obbligo di notifica dei progetti di aiuto, ma non li obbliga a concedere un aiuto solo perché esso rientra in un regime già autorizzato. La decisione di compatibilità della Commissione autorizza il regime, ma non impone allo Stato membro di erogare sempre l’aiuto individuale.
Ne consegue che la facoltà dello Stato di rifiutare la concessione del beneficio, anche in modo definitivo in base al sistema di gestione delle domande e ai tetti di spesa, non contrasta con il diritto UE. Per le stesse ragioni, la Corte esclude anche una violazione del principio di proporzionalità.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione C(2008) 380 della Commissione e il principio di proporzionalità non ostano alla normativa italiana contestata.
Principio affermato
Uno Stato membro può subordinare la concessione concreta di un aiuto previsto da un regime autorizzato dalla Commissione alla presentazione di una dichiarazione attestante l’assenza di aiuti incompatibili non recuperati, anche se tale condizione non è espressamente prevista dalla decisione della Commissione e anche se il richiedente non sia oggetto di una domanda formale di recupero, perché la decisione di compatibilità autorizza il regime ma non impone allo Stato di concedere necessariamente il singolo aiuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-641/18
- Sentenza · 7 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-547/18
- Sentenza · 7 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-267/19
- Sentenza · 7 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-148/19
- Sentenza · 7 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-96/19
- Sentenza · 30 apr 2020Corte di giustizia, Sentenza C-650/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →