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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-148/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 maggio 2020. — BTB Holding Investments SA e Duferco Participations Holding SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti regionali in favore dell’industria siderurgica – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Criterio dell’operatore privato – Errore manifesto – Onere della prova – Limiti del sindacato giurisdizionale. — Causa C-148/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione proposta da BTB e DPH contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dal Belgio al gruppo Duferco. Ha chiarito che, nell’applicazione del criterio dell’operatore privato, il giudice UE controlla la decisione della Commissione solo per errore manifesto e che spetta ai ricorrenti dimostrare un vizio sufficientemente grave della valutazione economica. La Corte ha escluso che ciò alteri l’onere della prova o violi la parità delle armi.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato: limiti del sindacato del giudice UE sulla valutazione economica della Commissione e riparto dell’onere della prova nell’applicazione del criterio dell’operatore privato.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia violato le regole sull’onere della prova e i principi della parità delle armi e del diritto a un equo processo nel ritenere che, per contestare una decisione della Commissione fondata sul criterio dell’operatore privato, i ricorrenti dovessero dimostrare un errore manifesto nella valutazione economica dei fatti tale da rendere non plausibile l’analisi della Commissione.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato, quando la Commissione applica il criterio dell’operatore privato e conclude per l’esistenza di un vantaggio selettivo, il controllo del giudice dell’Unione sulle valutazioni economiche complesse è limitato all’errore manifesto: il ricorrente deve indicare elementi idonei a rendere non plausibile la valutazione della Commissione, senza che ciò comporti inversione dell’onere della prova né violazione della parità delle armi o del diritto a un equo processo. La Corte ha quindi confermato la sentenza del Tribunale e respinto l’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione (UE) 2016/2041 della Commissione, del 20 gennaio 2016

Impugnazione in materia di aiuti di Stato e criterio dell’operatore privato

La pronuncia riguarda un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di BTB Holding Investments SA e Duferco Participations Holding SA avverso la decisione (UE) 2016/2041 della Commissione, relativa ad aiuti di Stato concessi dal Belgio al gruppo Duferco. La controversia verte sulle misure regionali valloni qualificate dalla Commissione come aiuti incompatibili con il mercato interno.

Fatti essenziali e decisione della Commissione

Il gruppo Duferco, attivo nel settore siderurgico, aveva intrattenuto rapporti finanziari con la società veicolo Foreign Strategic Investments Holding (FSIH), controllata dalla Regione Vallonia tramite Sogepa. La Commissione ha esaminato tre misure principali:

  • la vendita, nel 2006, della partecipazione di FSIH in Duferco US a favore di DII;
  • la vendita, sempre nel 2006, della partecipazione di FSIH in DPH a favore di Bolmat, poi BTB;
  • la concessione, nel 2009, di un prestito di 100 milioni di euro a Ultima, poi BTB. Secondo la Commissione, nessun operatore privato avrebbe accettato condizioni analoghe; pertanto, tali interventi conferivano un vantaggio selettivo e costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarati incompatibili con il mercato interno.

Procedimento dinanzi al Tribunale

BTB e DPH avevano impugnato parzialmente la decisione della Commissione davanti al Tribunale deducendo otto motivi, concentrati sull’assenza di vantaggio e su errori nella quantificazione degli aiuti. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo che la Commissione avesse correttamente applicato il criterio dell’operatore privato e che non vi fossero errori manifesti di valutazione.

Motivo dell’impugnazione

In sede di impugnazione, le ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, articolato in due parti:

  • violazione delle regole sull’onere della prova in materia di aiuti di Stato;
  • violazione del principio della parità delle armi e del diritto a un equo processo. Sostenevano che il Tribunale avesse indebitamente richiesto loro di dimostrare che le misure non costituivano aiuti di Stato e avesse concesso alla Commissione un vantaggio probatorio ingiustificato, fondato su valutazioni solo "plausibili".

Ragionamento della Corte sull’onere della prova

La Corte ricorda che, per qualificare una misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, devono sussistere cumulativamente intervento statale, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo e falsazione della concorrenza. Quando si tratta di stabilire se il vantaggio sarebbe stato ottenuto anche in condizioni normali di mercato, la Commissione deve applicare il criterio dell’operatore privato, che costituisce un elemento della stessa nozione di aiuto. La Corte ribadisce che la Commissione non può fondarsi su una mera presunzione negativa o su informazioni prive di sufficiente attendibilità; deve disporre di elementi coerenti e affidabili e condurre l’istruttoria con diligenza e imparzialità. Tuttavia, una volta che la Commissione abbia effettuato una valutazione economica complessa e concluso per l’esistenza di un aiuto, il sindacato del giudice UE è limitato alla verifica di errori manifesti, dell’esattezza materiale dei fatti e del rispetto delle regole procedurali e di motivazione. Ne deriva che il Tribunale non ha invertito l’onere della prova: ai ricorrenti incombeva dimostrare un errore manifesto tale da rendere non plausibile la valutazione della Commissione, non già provare in positivo l’inesistenza dell’aiuto.

Ragionamento della Corte su parità delle armi ed equo processo

La Corte esclude anche la violazione della parità delle armi e del diritto a un equo processo. La formula usata dal Tribunale non imponeva alle ricorrenti un onere probatorio superiore a quello della Commissione, né poneva quest’ultima in una posizione privilegiata. La possibilità per i ricorrenti di contestare la plausibilità della ricostruzione della Commissione costituisce, anzi, una garanzia processuale a loro favore. La Corte precisa inoltre che i precedenti invocati dalle ricorrenti in materia di concorrenza non sono pertinenti, perché nel caso di specie non si trattava di una presunzione di illecito anticoncorrenziale, ma di una valutazione economica complessa nell’ambito degli aiuti di Stato.

Dispositivo e principi affermati

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna BTB e DPH alle spese. Il principio affermato è che, nei ricorsi contro decisioni della Commissione fondate sul criterio dell’operatore privato, il ricorrente deve dimostrare un errore manifesto nella valutazione economica della Commissione; tale regola non viola né l’onere della prova né i principi del contraddittorio, della parità delle armi o dell’equo processo.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statosindacato giurisdizionaleonere della provapartecipazioni societarie pubblichefinanziamenti pubblici

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