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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-96/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 maggio 2020. — VO contro Bezirkshauptmannschaft Tulln. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Giorni di lavoro e giorni di riposo – Tachigrafi digitali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Mancata registrazione dei giorni di lavoro sulla carta del conducente e assenza di fogli di registrazione – Normativa nazionale che prevede in tali circostanze l’obbligo, per il conducente, di presentare un’attestazione del suo datore di lavoro – Validità del modulo contenuto nell’allegato della decisione 2009/959/UE. — Causa C-96/19

Giurisprudenza europea62019CJ0096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la richiesta, prevista dal diritto austriaco, che il conducente produca un’attestazione del datore di lavoro quando mancano registrazioni nel tachigrafo digitale. Ha inoltre escluso che il modulo di attestazione della decisione 2009/959/UE sia invalido per eccesso di delega. La pronuncia chiarisce che il divieto dell’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 165/2014 mira a evitare attestazioni nazionali sistematiche e non impedisce l’uso di documenti probatori sussidiari per verificare il rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo.

Tachigrafi digitali e attestazione del datore di lavoro per i giorni non registrati: compatibilità della normativa nazionale e validità del modulo di attestazione della decisione 2009/959/UE

La questione giuridica

1) Se gli articoli 34, paragrafo 3, secondo comma, e 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 ostino a una normativa nazionale che impone al conducente, in caso di mancata registrazione di singoli giorni di lavoro sulla carta del conducente e assenza dei relativi fogli di registrazione, di possedere e presentare un’attestazione del datore di lavoro conforme al modulo della decisione 2009/959/UE. 2) In caso contrario, se il modulo contenuto nell’allegato della decisione 2009/959/UE sia invalido, in tutto o in parte, perché avrebbe ecceduto la delega conferita dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

Principio di diritto

L’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 non vieta una normativa nazionale che imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di esibire, come prova sussidiaria delle sue attività quando manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione del datore di lavoro conforme al modulo della decisione 2009/959/UE. Inoltre, l’esame della seconda questione non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità di tale modulo, anche nella parte in cui contiene rubriche aggiuntive rispetto all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento (UE) n. 165/2014
  • Direttiva 2006/22/CE
  • Decisione 2007/230/CE
  • Decisione 2009/959/UE
  • Direttiva 2002/15/CE

Tachigrafi digitali e attestazione del datore di lavoro per i giorni non registrati

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, ha esaminato una controversia sanzionatoria relativa all’obbligo, imposto dal diritto austriaco, di esibire un’attestazione del datore di lavoro per i giorni di lavoro non risultanti dalla carta del conducente e privi di fogli di registrazione. La questione investe l’interpretazione del regolamento (UE) n. 165/2014 e la validità del modulo di attestazione approvato dalla Commissione con la decisione 2009/959/UE.

Fatti e procedimento principale

Nel marzo 2018, durante un controllo stradale, a VO, conducente di un veicolo pesante munito di tachigrafo digitale, è stata inflitta un’ammenda di 50 euro perché non era in grado di produrre, per diversi giorni precedenti al controllo, un’attestazione del datore di lavoro redatta secondo il modulo della decisione 2009/959/UE. Secondo l’autorità austriaca, tale attestazione avrebbe dovuto colmare l’assenza di registrazioni nel tachigrafo digitale per i giorni in cui il conducente non aveva guidato.

Il giudice del rinvio ha dubitato, da un lato, che una simile attestazione potesse essere imposta alla luce del divieto di cui all’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 165/2014; dall’altro, ha messo in discussione la validità del modulo della Commissione, ritenendo che l’inserimento di ulteriori rubriche potesse eccedere la delega conferita dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 561/2006, che disciplina tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti, con finalità di armonizzazione della concorrenza, miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza stradale.

Rilevano poi le disposizioni del regolamento (UE) n. 165/2014, in particolare:

  • articolo 2, paragrafo 2, lettere d), f) e h), sulle definizioni di carta tachigrafica, carta del conducente e tachigrafo digitale;
  • articolo 34, paragrafi 1, 3 e 5, sull’uso della carta del conducente e sulla registrazione delle attività;
  • articolo 35, paragrafo 2, sugli obblighi in caso di smarrimento, danneggiamento o malfunzionamento della carta;
  • articolo 36, paragrafi 2 e 3, sugli obblighi di esibizione in sede di controllo e sui documenti probatori alternativi;
  • articolo 37, paragrafo 2, sui dati da riportare in caso di guasto del tachigrafo.

Sono inoltre richiamati la direttiva 2006/22/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 13, nonché la decisione 2007/230/CE e la decisione 2009/959/UE, che ha sostituito l’allegato con il modulo di attestazione in questione.

Prima questione pregiudiziale: portata del divieto dell’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma

La Corte osserva che la nozione di "attività" di cui all’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 165/2014 non è definita dal testo del regolamento. Tuttavia, essa non può essere interpretata in modo restrittivo, poiché il regolamento stesso mostra che l’“attività del conducente” comprende anche le situazioni di disponibilità, altre attività, riposo e interruzioni.

La Corte rileva che:

  • l’articolo 34, paragrafo 1, impone l’uso della carta del conducente per ogni giorno di guida;
  • l’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera b), prevede che, quando il conducente è lontano dal veicolo, i periodi di altre mansioni, disponibilità, interruzione e riposo siano inseriti manualmente nella carta del conducente;
  • l’articolo 36, paragrafo 2, impone al conducente di poter esibire, su richiesta, le registrazioni manuali e i tabulati del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti;
  • l’articolo 36, paragrafo 3, consente il controllo del rispetto del regolamento anche mediante "qualsiasi altro documento probante" quando i dati non siano disponibili.

Secondo la Corte, una lettura del divieto dell’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, che impedisse qualsiasi attestazione sussidiaria, contrasterebbe con l’economia complessiva del sistema e con gli obiettivi dei regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014. Tale interpretazione ostacolerebbe i controlli sul rispetto dei tempi di guida e riposo e potrebbe persino favorire omissioni intenzionali delle registrazioni.

La Corte precisa inoltre che il divieto mira a evitare la prassi di alcuni Stati membri che imponevano sistematicamente moduli nazionali aggiuntivi come prova ordinaria delle attività, con aggravio amministrativo e costi per le imprese. Non impedisce, invece, l’uso di documenti probatori sussidiari quando manchino le registrazioni nel tachigrafo.

Ne consegue che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che imponga al conducente di produrre un’attestazione del datore di lavoro conforme al modulo della decisione 2009/959/UE, qualora il tachigrafo digitale non contenga le registrazioni necessarie.

Seconda questione pregiudiziale: validità del modulo della decisione 2009/959/UE

Quanto alla validità del modulo, la Corte rileva che l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, da solo, prevede un modulo da utilizzare in caso di assenza per malattia, ferie annuali o guida di un altro veicolo escluso dall’ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia, la decisione 2009/959/UE si fonda anche sull’articolo 13 della medesima direttiva, che consente alla Commissione di adottare misure di esecuzione per promuovere un’applicazione comune e un’interpretazione armonizzata delle norme.

La Corte osserva che le rubriche aggiuntive del modulo, relative a:

  • congedo o recupero;
  • altro lavoro diverso dalla guida;
  • disponibilità, non sono arbitrarie, perché corrispondono a periodi che il conducente deve registrare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 561/2006 e dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento n. 165/2014.

Pertanto, quando tali dati non risultino dalle registrazioni tachigrafiche, può essere richiesto al conducente di produrre informazioni corrispondenti mediante il modulo della decisione 2009/959/UE, al fine di consentire alle autorità di controllo di verificare il rispetto delle norme su guida, riposo e sicurezza stradale. La Corte conclude quindi che non emergono elementi idonei a compromettere la validità del modulo, né in tutto né in parte.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 165/2014 non osta a una normativa nazionale che imponga la produzione di un’attestazione del datore di lavoro conforme al modulo della decisione 2009/959/UE, quando manchino le registrazioni automatiche e manuali nel tachigrafo digitale;
  • dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del modulo contenuto nell’allegato della decisione 2009/959/UE.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che il divieto di imporre moduli attestanti le attività svolte lontano dal veicolo non elimina la possibilità, per gli Stati membri, di esigere documenti probatori sussidiari in caso di assenza di registrazioni tachigrafiche. In tale cornice, il modulo della decisione 2009/959/UE resta valido anche per attestare periodi ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati nell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, purché ciò serva a garantire controlli efficaci sul rispetto della disciplina sociale nei trasporti su strada.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradatachigrafi digitaliorario di lavoro dei conducenticontrolli stradalisicurezza stradale

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