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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-641/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 maggio 2020. — LG contro Rina SpA e Ente Registro Italiano Navale. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozioni di «materia civile e commerciale» e di «materia amministrativa» – Ambito di applicazione – Attività delle società di classificazione e di certificazione delle navi – Acta iure imperii e acta iure gestionis – Prerogative dei pubblici poteri – Immunità giurisdizionale. — Causa C-641/18

Giurisprudenza europea62018CJ0641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le attività di classificazione e certificazione navale svolte da soggetti privati, anche se incaricati da uno Stato terzo, non escono automaticamente dalla materia civile e commerciale. Occorre verificare se tali attività implichino l’esercizio di prerogative pubbliche; in mancanza, si applica il regolamento n. 44/2001 e la regola generale di competenza del domicilio del convenuto. Inoltre, l’immunità giurisdizionale non può essere opposta se gli enti non hanno agito nell’esercizio di poteri sovrani.

Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità, ai fini del regolamento n. 44/2001, di una domanda risarcitoria contro società private di classificazione e certificazione navale e sull’irrilevanza dell’immunità giurisdizionale se manca l’esercizio di prerogative pubbliche.

La questione giuridica

Se una domanda di risarcimento danni proposta contro enti privati che svolgono attività di classificazione e certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo rientri nella nozione di "materia civile e commerciale" di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, con conseguente applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e, in caso affermativo, se il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale osti all’esercizio della giurisdizione nazionale.

Principio di diritto

Un’azione di risarcimento danni contro persone giuridiche private che svolgono attività di classificazione e certificazione di navi per conto di uno Stato terzo rientra nella "materia civile e commerciale" del regolamento n. 44/2001 quando tali attività non sono esercitate con prerogative dei pubblici poteri; in tal caso, l’articolo 2, paragrafo 1, attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto e il principio di immunità giurisdizionale non impedisce tale esercizio della giurisdizione, salvo che il giudice nazionale accerti che gli enti abbiano effettivamente agito iure imperii.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2009/15/CE
  • Considerando 16 della direttiva 2009/15/CE
  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay)
  • Articoli 90, 91 e 94 della Convenzione di Montego Bay
  • Convenzione SOLAS (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)
  • Regola 6 del capitolo I della Convenzione SOLAS
  • Regola 3-1 della parte A-1 del capitolo II-1 della Convenzione SOLAS

Rinvio pregiudiziale su classificazione navale, competenza giurisdizionale e immunità

La Corte, investita dal Tribunale di Genova, ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 del regolamento n. 44/2001 in una controversia risarcitoria relativa al naufragio dell’"Al Salam Boccaccio ’98". La questione centrale riguardava se l’azione contro due società private di classificazione e certificazione navale, incaricate dalla Repubblica di Panama, rientrasse nella materia civile e commerciale e se l’immunità giurisdizionale potesse escludere la giurisdizione italiana.

Fatti e procedimento principale

LG e altri, familiari delle vittime e passeggeri sopravvissuti del naufragio, hanno agito contro Rina SpA ed Ente Registro Italiano Navale chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Essi sostenevano che le operazioni di classificazione e certificazione della nave, effettuate dalle società Rina su base contrattuale, fossero all’origine del sinistro. Le convenute hanno eccepito l’incompetenza del giudice italiano invocando l’immunità giurisdizionale dello Stato estero delegante, affermando che le attività svolte costituivano una manifestazione di prerogative sovrane di Panama.

Normativa rilevante richiamata dalla Corte

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che limita il campo di applicazione alla materia civile e commerciale ed esclude, in particolare, la materia amministrativa;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che stabilisce la competenza del giudice del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 47 della Carta, in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva;
  • il considerando 16 della direttiva 2009/15/CE, che distingue le garanzie giurisdizionali dall’immunità, riservata agli Stati membri come prerogativa sovrana non delegabile;
  • la Convenzione di Montego Bay, in particolare gli articoli 90, 91 e 94;
  • la Convenzione SOLAS e, in particolare, la regola 6 del capitolo I e la regola 3-1 del capitolo II-1.

Questioni sottoposte alla Corte

Il Tribunale di Genova chiedeva, in sostanza, se:

  • una domanda risarcitoria contro enti privati che svolgono classificazione e certificazione navale per conto di uno Stato terzo rientri nella "materia civile e commerciale";
  • il giudice nazionale possa negare la propria giurisdizione riconoscendo l’immunità giurisdizionale agli organismi privati incaricati di tali attività;
  • la risposta cambi alla luce dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e del considerando 16 della direttiva 2009/15/CE.

Ragionamento della Corte sulla nozione di materia civile e commerciale

La Corte ha ribadito che la nozione di "materia civile e commerciale" è autonoma e va interpretata in modo ampio, secondo gli obiettivi e l’impianto del regolamento n. 44/2001. Per stabilire se una controversia vi rientri, occorre guardare alla natura dei rapporti giuridici tra le parti e all’oggetto della lite.

La Corte ha quindi richiamato il criterio consolidato secondo cui una controversia è esclusa dal regolamento solo quando una parte esercita prerogative dei pubblici poteri, cioè poteri che esorbitano dalla sfera dei rapporti tra privati. Nel caso concreto, ha osservato che l’azione era fondata sul diritto civile italiano in materia di responsabilità extracontrattuale e contrattuale, e che le attività di classificazione e certificazione erano svolte dietro corrispettivo, sulla base di un contratto di diritto privato concluso con l’armatore.

Valutazione delle attività di classificazione e certificazione navale

La Corte ha sottolineato che:

  • l’attività di classificazione consiste nel verificare, secondo regole tecniche, la conformità della nave ai requisiti stabiliti dalla società di classificazione;
  • l’attività di certificazione consiste nel rilascio dei certificati regolamentari previsti dalla normativa internazionale e dallo Stato di bandiera;
  • i poteri tecnici e i requisiti applicabili sono previamente definiti dalle norme internazionali e dalle autorità statali competenti.

Secondo la Corte, il mero fatto che le attività siano svolte su delega di uno Stato o nell’interesse di uno Stato non è sufficiente a qualificarle come esercizio di pubblici poteri. Ciò che conta è se gli organismi dispongano di un potere decisionale autonomo che esorbita dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. Nel caso delle società Rina, la Corte ha ritenuto che la loro funzione consistesse essenzialmente in una verifica tecnica svolta in un quadro normativo già definito, senza esercizio di prerogative sovrane.

La Corte ha inoltre rilevato che l’eventuale revoca del certificato non dipende da un potere sovrano proprio dell’organismo, ma dalla sanzione prevista dalla legge, mentre le autorità dello Stato di bandiera restano responsabili del controllo complessivo della sicurezza.

Rapporto con l’immunità giurisdizionale

Quanto all’eccezione di immunità giurisdizionale, la Corte ha ricordato che il diritto internazionale consuetudinario vincola l’Unione, ma non impone un’immunità assoluta. Essa opera in linea di principio per gli atti iure imperii, non per gli atti che non rientrano nell’esercizio dei pubblici poteri.

Ne deriva che l’immunità giurisdizionale non ostacola l’applicazione del regolamento n. 44/2001 in una controversia contro organismi privati incaricati di classificazione e certificazione navale, quando il giudice nazionale accerti che tali organismi non hanno esercitato prerogative sovrane. In tale valutazione il giudice deve anche assicurare il rispetto dell’articolo 47 della Carta, così da non privare i ricorrenti del diritto di agire in giudizio.

Rilievo del considerando 16 della direttiva 2009/15/CE

Pur precisando che la direttiva 2009/15 non si applica direttamente alla controversia, la Corte ha valorizzato il suo considerando 16 come conferma della scelta del legislatore dell’Unione: gli organismi riconosciuti che rilasciano certificati per conto dell’amministrazione possono beneficiare di garanzie giurisdizionali adeguate, ma non dell’immunità, che resta prerogativa degli Stati come diritto di sovranità non delegabile.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una domanda di risarcimento proposta contro persone giuridiche private che svolgono attività di classificazione e certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo rientra nella materia civile e commerciale e, quindi, nell’ambito di applicazione del regolamento, se tali attività non sono esercitate in forza di prerogative dei pubblici poteri. In tal caso, il principio di immunità giurisdizionale non impedisce al giudice nazionale di esercitare la competenza prevista dal regolamento.

Principi pratici per l’operatore

Per il pratico, la pronuncia afferma che:

  • la qualificazione come attività svolta per conto dello Stato non basta a escludere il regolamento Bruxelles I;
  • è decisivo verificare se il soggetto privato abbia esercitato poteri sovrani o solo funzioni tecniche vincolate;
  • l’eccezione di immunità va letta in modo restrittivo quando il convenuto è un ente privato;
  • il domicilio del convenuto continua a costituire il criterio generale di competenza, se ricorrono i presupposti di applicabilità del regolamento.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialeimmunità giurisdizionalediritto della navigazionecertificazione e classificazione navaleresponsabilità civile

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