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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-267/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 maggio 2020. — PARKING d.o.o. e Interplastics s.r.o. contro SAWAL d.o.o. e Letifico d.o.o. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Trgovački sud u Zagrebu. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notai che agiscono nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico – Procedimento non in contraddittorio – Divieto di discriminazione – Articolo 18 TFUE – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Cause riunite C-267/19 e C-323/19

Giurisprudenza europea62019CJ0267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunite due cause croate su mandati di esecuzione emessi da notai, ha escluso che la disciplina nazionale violi l’articolo 18 TFUE o l’articolo 47 della Carta. Ha precisato che il regolamento n. 1215/2012 è applicabile alle controversie principali, ma che la sentenza Pula Parking non impedisce agli Stati membri di attribuire ai notai tale competenza interna. La mancata circolazione transfrontaliera dei mandati notarili non integra discriminazione vietata né compromette il diritto di difesa, poiché il debitore può impugnare il mandato dinanzi al giudice.

Compatibilità con il diritto UE della normativa croata che attribuisce ai notai il potere di emettere mandati di esecuzione su atto autentico, pur senza circolazione di tali mandati in altri Stati membri.

La questione giuridica

Se, nei procedimenti di esecuzione forzata croati fondati su atto autentico e avviati dinanzi a un notaio, il fatto che i relativi mandati di esecuzione non siano riconoscibili ed eseguibili in altri Stati membri, come affermato nella sentenza Pula Parking, violi il divieto di discriminazione dell’articolo 18 TFUE e il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta; e se, in tale contesto, i notai croati debbano essere considerati autorità giurisdizionali ai fini del regolamento n. 1215/2012.

Principio di diritto

L’articolo 18 TFUE e l’articolo 47 della Carta non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione che, secondo la giurisprudenza Pula Parking, non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro, poiché tale disciplina non introduce una discriminazione basata sulla cittadinanza e non pregiudica di per sé il diritto a un ricorso effettivo, essendo comunque garantito l’accesso al giudice contro il mandato notarile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, CEDU
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 805/2004
  • Regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Legge croata in materia di esecuzione forzata (Ovršni zakon)
  • Articolo 446 del codice di procedura civile croato

Compatibilità della procedura esecutiva notarile croata con il diritto UE

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) relativi a procedure di esecuzione forzata avviate in Croazia da due società creditrici, rispettivamente contro un debitore sloveno e contro un debitore croato. La questione centrale era se il sistema croato, che consente ai notai di emettere mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico, fosse compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 18 TFUE e l’articolo 47 della Carta.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑267/19, Parking d.o.o. aveva avviato davanti a un notaio croato un’esecuzione forzata contro Sawal d.o.o., società stabilita in Slovenia, sulla base di un estratto conto autenticato; il notaio aveva emesso un mandato di esecuzione per un credito di modesto importo e le spese. Sawal aveva proposto opposizione davanti al giudice del rinvio.

Nella causa C‑323/19, Interplastics s.r.o., società stabilita in Slovacchia, aveva promosso davanti a un notaio croato un’esecuzione forzata contro Letifico d.o.o., società croata, sulla base di un elenco di fatture; anche in questo caso il notaio aveva emesso un mandato di esecuzione, poi opposto dalla debitrice.

Il giudice del rinvio rilevava che, secondo le sentenze Zulfikarpašić e Pula Parking, i notai croati che operano in tali procedure non rientrano nella nozione di "autorità giurisdizionale" ai sensi dei regolamenti n. 805/2004 e n. 1215/2012. Di qui il dubbio sulla legittimità del sistema, anche alla luce della mancata circolazione di tali mandati negli altri Stati membri.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se la normativa croata che attribuisce ai notai il potere di emettere mandati di esecuzione senza consenso espresso del debitore sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e all’articolo 18 TFUE;
  • se, alla luce delle sentenze Zulfikarpašić e Pula Parking, i notai croati debbano essere considerati autorità giurisdizionali ai fini del regolamento n. 1215/2012 quando il debitore è stabilito in un altro Stato membro.

La Corte ha riformulato le questioni, chiarendo che il regolamento n. 805/2004 non era applicabile, perché i crediti erano stati contestati e quindi non erano "non contestati" ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 18 TFUE, sul divieto di discriminazione;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • il regolamento n. 1215/2012, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3;
  • il regolamento n. 805/2004, per escluderne l’applicabilità;
  • il regolamento n. 1896/2006, richiamato per interpretare la nozione di controversia transfrontaliera;
  • la legge croata in materia di esecuzione forzata e l’articolo 446 del codice di procedura civile croato.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto affermato la propria competenza. Le controversie principali rientrano nella materia civile e commerciale di cui al regolamento n. 1215/2012, e presentano un elemento di estraneità: nella causa C‑267/19 perché il debitore è stabilito in Slovenia, e nella causa C‑323/19 perché il creditore è stabilito in Slovacchia. Il collegamento con il diritto dell’Unione è quindi sufficiente.

Nel merito, la Corte ha ricordato che la sentenza Pula Parking aveva soltanto escluso che i notai croati, in quel contesto, fossero autorità giurisdizionali ai fini del regolamento n. 1215/2012, senza però vietare agli Stati membri di mantenere un procedimento notarile di esecuzione forzata. La questione odierna non riguardava la qualificazione del notaio come giudice, ma la compatibilità del sistema con i principi generali del diritto dell’Unione.

Quanto all’articolo 18 TFUE, la Corte ha osservato che la disciplina croata non opera alcuna distinzione in base alla cittadinanza: tutti i creditori, residenti o non residenti, persone fisiche o giuridiche, devono rivolgersi a un notaio per ottenere il mandato di esecuzione. La diversa sorte dei mandati nei diversi Stati membri dipende dalla qualificazione dell’organo che li emette nei rispettivi ordinamenti, e il regolamento n. 1215/2012 non impone un’uniforme organizzazione della giustizia. La mancata circolazione transfrontaliera dei mandati notarili non costituisce quindi una discriminazione vietata, né una "discriminazione alla rovescia" rilevante ai fini dell’articolo 18 TFUE.

Quanto all’articolo 47 della Carta, la Corte ha rilevato che il procedimento notarile non è contraddittorio nella fase di emissione del mandato, ma ciò non basta a integrare una violazione del diritto a un ricorso effettivo. Il debitore può infatti opporsi al mandato davanti a un giudice, che esercita un controllo giurisdizionale pieno. In assenza di ulteriori elementi, il carattere non contraddittorio della fase notarile non determina una violazione della Carta.

La Corte ha anche valorizzato l’esistenza, nell’ordinamento croato, di un procedimento alternativo davanti al giudice per l’ingiunzione di pagamento, che può attenuare gli eventuali inconvenienti pratici del sistema notarile.

Decisione e dispositivo

La Corte ha concluso che l’articolo 18 TFUE e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione che non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia conferma che uno Stato membro può attribuire ai notai un ruolo esecutivo interno, anche se gli atti così adottati non circolano come decisioni giudiziarie ai sensi del regolamento n. 1215/2012. Sul piano difensivo, resta centrale l’opposizione davanti al giudice nazionale, mentre non è possibile invocare automaticamente l’articolo 18 TFUE o l’articolo 47 della Carta per contestare in sé il modello procedurale.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civileesecuzione forzatadivieto di discriminazionetutela giurisdizionale effettivadiritto processuale civile

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