Ordinanza n. 12/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui si dispone la revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell'ambito del decreto flussi 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca o rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell’ambito del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stato revocato o rigettato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto nell’ambito del decreto flussi 2023, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalle osservazioni presentate al preavviso di revoca o rigetto emergeva che la mancata assunzione dei lavoratori era dipesa dalla loro mancata presentazione presso l’azienda. Il ricorso è stato ritenuto analogo a precedenti controversie relative a procedure di emersione, nelle quali la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura era stata valutata come possibile causa di forza maggiore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione. Il riesame dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e dovrà svolgersi garantendo il contraddittorio con la ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura di ingresso o di emersione possa costituire causa di forza maggiore, accertabile dall’Amministrazione anche mediante autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, salvo l’emersione di elementi che facciano motivatamente dubitare della sua attendibilità. In caso di esito positivo del riesame, dovrà essere rilasciato il titolo di soggiorno richiesto. È stata fissata la prosecuzione della camera di consiglio al 23 aprile 2026 per monitorare il procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare, accolta mediante ordine di riesame amministrativo.
Massime di principio
- Nelle procedure di ingresso o di emersione del lavoro straniero, la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura può integrare una causa di forza maggiore, purché tale circostanza sia concretamente verificata dall’Amministrazione.
- L’Amministrazione può accertare la mancata disponibilità del lavoratore anche sulla base di un’autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, salvo che emergano elementi specifici e motivati idonei a porne in dubbio l’attendibilità.
- Quando il provvedimento amministrativo negativo non considera adeguatamente la possibile incidenza della mancata presentazione del lavoratore, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ordinando un riesame, da concludersi entro un termine determinato e nel rispetto del contraddittorio.
- Qualora il riesame amministrativo accerti positivamente la sussistenza dei presupposti della procedura, deve essere rilasciato il titolo di soggiorno richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →