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Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza - della sentenza n. 414/2022 del Tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, che "dichiara tenuto e condanna il Ministero a pagare alla ricorrente la somma di euro 21.495,33 oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo”; - della sentenza n. 120/2024 del Tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, che "...condanna il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive dovute ...la somma lorda di euro 22.315,55 oltre gli interessi legali dalle scadenze al saldo....condanna il Ministero convenuto a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa per legge ed oltre al contributo unificato versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari" .

Giustizia amministrativa202502643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inesatta esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Torino, con pagamento della sola sorte capitale e mancato pagamento degli interessi legali; domanda accessoria relativa alle spese del giudizio civile distratte in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, che avevano condannato il Ministero al pagamento di somme per differenze retributive, oltre agli interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo. Ha dedotto che il Ministero aveva corrisposto soltanto la sorte capitale, senza gli interessi. Nel ricorso era stata inoltre chiesta l'esecuzione del capo della sentenza n. 120/2024 relativo alle spese di lite liquidate in favore dei procuratori antistatari. A seguito dell'ordinanza istruttoria, la ricorrente ha rinunciato a quest'ultima domanda, riconoscendo che non era stata proposta in proprio. Quanto agli interessi, ha prodotto nuovi conteggi, sebbene divergenti rispetto a quelli iniziali, e cedolini dai quali non risultava il pagamento di importi espressamente riferiti agli interessi. Il Ministero, pur costituito, non ha svolto difese né ha documentato l'integrale adempimento. La ricorrente ha inoltre dimostrato la notifica dei titoli giudiziali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda relativa alle spese di lite della sentenza n. 120/2024, prendendo atto della rinuncia della ricorrente. Ha invece accolto la residua domanda di ottemperanza, ritenendo non eseguite le statuizioni dei giudicati civili relative agli interessi legali. La documentazione prodotta non dimostrava il pagamento degli interessi e l'Amministrazione non aveva contestato specificamente la pretesa né allegato l'integrale adempimento; il giudice ha quindi applicato il principio di non contestazione e ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. Ha ordinato al Ministero di pagare gli interessi ancora dovuti entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della non perspicua individuazione della pretesa e dell'esito parzialmente improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, applicare una penalità di mora e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'amministrazione inadempiente a una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla disposizione; tuttavia, anche una rinuncia non formalmente notificata può manifestare in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla trattazione, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35 c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare parzialmente improcedibile la domanda di ottemperanza relativa alle spese di lite, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale per l'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    In forza del rinvio dell'art. 39 c.p.a., i fatti non specificamente contestati dall'amministrazione costituita possono essere ritenuti provati.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce in ottemperanza deve provare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; nel caso concreto tale onere è stato assolto mediante produzione dei titoli, delle notifiche e della documentazione attestante il mancato pagamento degli interessi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua l'azione di ottemperanza anche per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario attribuisce a quest'ultimo la legittimazione a chiederne il pagamento e ad agire per l'esecuzione della relativa statuizione di condanna.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile, anche dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, e può riguardare anche somme accessorie non corrisposte dall'amministrazione, quali gli interessi legali espressamente riconosciuti nel titolo.
  • Quando il titolo giudiziale quantifica o riconosce somme dovute dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi ad assicurarne l'esecuzione, senza interpretare o integrare il giudicato; il pagamento parziale costituisce inesatta esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente deve provare il titolo esecutivo, la sua notificazione e l'inadempimento o l'inesatto adempimento. L'amministrazione costituita che non contesti specificamente tali fatti e non dimostri l'integrale adempimento non può paralizzare la domanda mediante mere difese generiche o il silenzio processuale.
  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario attribuisce a quest'ultimo, e non alla parte assistita, la legittimazione a chiedere l'esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese; la parte assistita non può ottenere in proprio il pagamento di tali somme.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme oggetto di persistente inottemperanza e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, assegnandogli un termine per l'esecuzione sostitutiva; quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico in connessione con i compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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