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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13843/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per diversi fatti di cessione di stupefacenti, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione solo in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, contestava il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, o in subordine con la detenzione domiciliare, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la concedibilità della pena sostitutiva. La decisione impugnata aveva invece valorizzato la spregiudicatezza della condotta, il ruolo organizzativo nelle cessioni, la reiterazione per almeno venti episodi e i precedenti penali, ritenendo non meritata la sostituzione. La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione logica e giuridicamente corretta, richiamando i criteri di valutazione ex art. 133 c.p. e il carattere discrezionale del giudizio prognostico sulle pene sostitutive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza d'appello sul diniego della sostituzione della pena detentiva, osservando che la scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva resta affidata al giudice di merito, il quale deve valutare gravità del fatto, modalità della condotta, personalità del condannato e precedenti penali secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Poiché il giudice di secondo grado aveva espresso una prognosi negativa adeguatamente motivata, non vi era spazio per il sindacato di legittimità. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata anche la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per fatti di cessione di stupefacenti; la sentenza non ne approfondisce la struttura, ma indica che i fatti contestati vi sono riconducibili.

  • art. 20-bis c.p.

    disciplinante la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui concessione è stata negata in concreto per prognosi sfavorevole.

  • art. 133 c.p.

    criterio centrale per la valutazione discrezionale del giudice sulla concedibilità delle pene sostitutive; richiede di considerare gravità del fatto, modalità della condotta e personalità dell'imputato, anche alla luce dei precedenti penali.

  • art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981

    il riferimento ai "fondati motivi" evidenzia la necessità di una prognosi negativa adeguatamente motivata circa l'inadempimento delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva.

  • art. 53, legge n. 689 del 1981

    le condizioni per applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi costituiscono un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    criterio di giudizio richiamato anche dopo la riforma del 2022 per la valutazione della sostituzione delle pene detentive brevi; il giudice deve motivare il diniego sulla base dei relativi indici.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    riforma citata come intervenuta sulla disciplina delle pene sostitutive, ma non idonea a escludere la permanenza della valutazione discrezionale ancorata all'art. 133 c.p.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, la sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere svolta secondo i parametri dell'art. 133 c.p. e con congrua motivazione.
  • Nel giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva, il giudice può valorizzare non solo la gravità e le modalità del fatto, ma anche la personalità dell'imputato e i suoi precedenti penali ai fini della prognosi sul rispetto delle prescrizioni.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando sia sorretto da una prognosi negativa coerente e logicamente argomentata; in tal caso, l'accertamento di merito non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità.
  • Il riferimento ai 'fondati motivi' nella disciplina delle sanzioni sostitutive esprime l'esigenza di bilanciare finalità rieducativa ed effettività della pena, imponendo al giudice un onere di motivazione adeguato.
  • La riforma delle pene sostitutive non ha eliminato il ruolo centrale dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nel giudizio di sostituzione della pena detentiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
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