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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27432/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in conseguenza della revoca di un'agevolazione "prima casa". La contribuente aveva proposto appello avverso la decisione di primo grado sfavorevole, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio lo aveva dichiarato inammissibile perché la copia dell'atto di appello, notificato a mezzo raccomandata e non tramite ufficiale giudiziario, era stata ritenuta non "depositata" presso la segreteria della Commissione provinciale, ma soltanto spedita. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di aver effettivamente inviato la raccomandata alla Commissione provinciale e quindi di aver adempiuto agli oneri richiesti dalla norma; 2) violazione dell'art. 22 d.lgs. 546/1992, per non avere il giudice d'appello acquisito o richiesto la documentazione attestante la notifica del ricorso in appello; 3) violazione degli artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c., per non avere il giudice instaurato il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio; 4) vizio motivazionale, lamentando che la declaratoria di inammissibilità avrebbe dovuto essere interpretata restrittivamente e che la disciplina era stata poi abrogata dal d.lgs. 175/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha ritenuto erronea l'interpretazione della CTR secondo cui il termine "depositare" implicasse necessariamente una consegna materiale dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado. La Corte ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 546/1992, il deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione di primo grado può avvenire anche a mezzo posta, con rilevanza della data di ricezione e non di quella di spedizione, non essendo prevista una sanzione di nullità per l'irritualità del mezzo in difetto di espressa previsione. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata"

    nel testo applicabile ratione temporis il deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione di primo grado può avvenire anche per posta; ciò che rileva è la ricezione dell'atto, non la sola spedizione, e l'inosservanza del mezzo non comporta nullità in mancanza di espressa previsione

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il regime del deposito degli atti nel processo tributario, in combinazione con l'art. 53 per individuare l'onere di deposito della copia dell'appello

  • art. 3-bis d.l. 203/2005 convertito dalla l. 248/2005

    ha modificato l'art. 53 d.lgs. 546/1992; la disciplina così introdotta era applicabile al caso ma successivamente abrogata dal d.lgs. 175/2014

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo, che la Corte riqualifica sostanzialmente come denuncia di violazione di legge

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per il rilievo officioso della questione e la necessità di contraddittorio, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per la necessità di attivare il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio, ma il motivo è rimasto assorbito

  • d.lgs. 175/2014

    richiamato dalla ricorrente per evidenziare l'avvenuta abrogazione della norma processuale applicata dalla CTR

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la legge richiede il deposito di copia dell'appello presso la segreteria della commissione di primo grado, il deposito può essere effettuato anche mediante spedizione postale, purché l'atto pervenga all'ufficio; ai fini dell'adempimento rileva la ricezione, non la mera spedizione.
  • In assenza di una espressa previsione legislativa, l'irregolarità del mezzo con cui si compie il deposito non determina di per sé nullità o inammissibilità dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello non può essere fondata su una lettura eccessivamente formalistica dell'onere di deposito, quando il dato normativo consente una modalità alternativa di adempimento e non prevede una sanzione specifica per la modalità utilizzata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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