Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15219/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati condannati per tentato furto in abitazione (Deglaudi anche per resistenza a pubblico ufficiale). Motivi principali: (i) violazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione per avere escluso la desistenza volontaria, ritenendo che l'allontanamento immediato dell'autore materiale fosse desistenza; (ii) per Deglaudi contestazione della qualificazione giuridica del fatto come tentato furto invece che come tentata truffa, sostenendo che l'intento non era di impossessamento definitivo; (iii) per Olivieri doglianza sulla ritenuta recidiva, deducendo estinzione degli effetti penali del precedente richiamato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. e chiedendo, in subordine, rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla possibilità di riconoscere la recidiva quando il soggetto non sia stato dichiarato recidivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha condannati alle spese processuali oltre al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sulla desistenza (art. 56) la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha richiamato la distinzione tra tentativo incompiuto e tentativo compiuto, confermando che, nella fattispecie, l'autore aveva posto in essere tutto quanto era nella sua disponibilità e l'abbandono dell'azione è avvenuto in una fase compatibile con il tentativo compiuto, non con una desistenza volontaria; inoltre grava sul deducente l'onere di provare la desistenza volontaria. Sulla qualificazione del reato la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentato furto aggravato dal mezzo fraudolento, in linea con la giurisprudenza che considera furto quando si realizza un trasferimento del bene con carattere di usurpazione unilaterale rispetto all'atto dispositivo della vittima. Quanto alla recidiva, il motivo di Olivieri è stato ritenuto inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione e non dedotto in appello; la Corte ha inoltre osservato che la motivazione sull'applicazione della recidiva era adeguata.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Distinzione tra tentativo incompiuto e tentativo compiuto; la desistenza volontaria è configurabile solo nel tentativo incompiuto e comporta esclusione della punibilità per il tentativo, mentre il recesso attivo rileva nel tentativo compiuto con diversa disciplina sanzionatoria. Grava sul difensore l'onere di provare che l'interruzione sia dipesa da determinazione volontiva.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento alla recidiva reiterata quale criterio di pericolosità specifica; la Corte valuta la rilevanza dei precedenti e la sussistenza degli estremi per l'applicazione della recidiva.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Norma sull'estinzione degli effetti penali dei precedenti; nel caso esaminato la contestazione dell'estinzione automatica di un precedente non è stata ritenuta dedotta in sede di appello e quindi la questione non è stata ritenuta proponibile in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiama il limite di deducibilità in appello: questioni non dedotte in appello non possono essere ventilate in cassazione a pena di inammissibilità; la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo relativo alla recidiva per essere nuovo in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento in cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    comma 1 (limiti di impugnazione)

    Richiama i limiti di estensione dei motivi di cassazione rispetto alle motivazioni consentite; la Corte ha trattato i motivi nei limiti di legge e ha dichiarato inammissibili i ricorsi che eccedevano tali limiti.

Massime di principio

  • Per invocare la desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56 occorre dimostrare che l'interruzione dell'azione sia frutto di una determinazione volitiva autonoma dell'autore e non di fattori esterni; l'onere della prova grava su chi ne deduce l'esistenza.
  • La distinzione tra tentativo incompiuto e tentativo compiuto è decisiva: la desistenza è praticabile solo nel tentativo incompiuto; quando l'agente ha compiuto tutto quanto è nelle sue possibilità la fattispecie è da considerare tentativo compiuto e non è applicabile la desistenza.
  • Nella distinzione tra furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa, è centrale la fase risolutiva del processo causale: integra furto la condotta che realizza un trasferimento del bene con carattere di usurpazione unilaterale rispetto all'atto dispositivo della vittima ottenuto con artifizi.
  • Questioni nuove introdotte in cassazione che non siano state dedotte in appello sono inammissibili per espressa previsione normativa; pertanto difese strategiche che incidono su elementi di diritto rilevanti devono essere proposte già in appello.
  • Se vi è dubbio sull'interpretazione sistematica di istituti come la recidiva o gli effetti di estinzione di precedenti, è opportuno sollevare la questione nelle fasi di merito o in appello e, se necessario, chiedere rimessione alle Sezioni Unite prima di proporre ricorso in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.