Cassazione Penale, Sentenza n. 33073/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva prosciolto l'imputata per furto di energia elettrica (art. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.) per improcedibilita' per mancata querela alla luce della modifica di procedibilita' introdotta dal d.lgs. 150/2022; il Procuratore generale ha contestato che il capo di imputazione, descrivendo l'allaccio diretto alla rete Enel mediante prelievo di energia, aveva di fatto contestato in fatto l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (art. 625 n.7), rendendo il reato procedibile d'ufficio, e ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che, sebbene l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio abbia natura valutativa, nella fattispecie la descrizione fattuale contenuta nel capo di imputazione (allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, energia sottratta all'Enel, fornitura cessata) era idonea a costituire una contestazione in fatto dell'aggravante. Ne e' seguito che il reato doveva rimanere procedibile d'ufficio e che il Tribunale ha fatto un errore nell'assolvere per improcedibilita' per mancata querela. La sentenza impugnata e' stata quindi annullata e rinviata (conseguente ordine di riesame conforme alle conclusioni indicate dal pubblico ministero).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
A seguito del d.lgs. 150/2022 il reato di furto e' in linea di principio procedibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni previste dall'art. 624 comma terzo; la Corte valuta se, per il caso concreto, ricorra una di tali eccezioni che rendono il reato procedibile d'ufficio
art. 625 cod. pen. (aggravanti del furto), n. 7
L'aggravante opera quando il furto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita'. La presenza di questa aggravante rende il reato procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la destinazione a pubblico servizio e' una circostanza valutativa che pero' puo' essere oggetto di contestazione in fatto se il capo di imputazione ne riporta elementi fattuali univoci
art. 625 cod. pen., n. 7-bis
Prevede aggravante specifica per furto di componenti strumentali ad infrastrutture di erogazione di energia e servizi pubblici; costituisce ulteriore ipotesi in cui il reato resta procedibile d'ufficio secondo la novella normativa
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 2 lett. i) e art. 85
art. 2 lett. i) (modifica art. 624); art. 85 (decorrenza termine querela)
L'intervento normativo ha modificato il regime di procedibilita' del furto rendendolo in generale procedibile a querela e stabilito che, per fatti anteriori alla modifica, il termine per presentare querela decorre dal 30/12/2022 se la persona offesa era gia' a conoscenza del fatto. La Corte applica queste regole ma conclude che, se l'imputazione contesta l'aggravante idonea a far ricadere il fatto tra quelli procedibili d'ufficio, l'assenza di querela non impedisce il prosieguo dell'azione
art. 517 cod. proc. pen. (contestazione suppletiva)
Regola le contestazioni suppletive in dibattimento; il Tribunale aveva ritenuto che una contestazione suppletiva non potesse evitare l'improcedibilita' se il reato era gia' divenuto improcedibile, ma la Cassazione ha richiamato l'esame preliminare sulla sussistenza di una contestazione in fatto gia' presente nel capo di imputazione
art. 516, 518, 521 cod. proc. pen. (modifiche dell'imputazione e correlazione fra imputazione e sentenza)
Richiamate in motivazione per distinguere la definizione giuridica del fatto, le modifiche dell'imputazione e i limiti entro cui il giudice puo' riformulare la fattispecie senza violare i diritti di difesa; utili per valutare quando una circostanza non contestata puo' essere comunque valorizzata in sentenza
art. 417, 421, 423, 519, 554-bis, 129 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella motivazione per illustrare i diritti di difesa nell'udienza preliminare e nelle modifiche di imputazione; la Corte sottolinea che la riforma processuale ha rafforzato tutele difensive e l'esigenza di chiarezza nella contestazione delle aggravanti
Sezioni Unite, pronuncia Sorge, n. 24906 del 18/04/2019
Principio di riferimento: definisce i criteri della 'contestazione in fatto' delle circostanze aggravanti, distinguendo tra aggravanti 'autoevidenti' e quelle di natura valutativa; ammette la contestazione in fatto se il capo di imputazione riporta elementi fattuali chiari e precisi o espressioni evocative idonee a mettere l'imputato in condizione di difendersi
Massime di principio
- La circostanza aggravante 'destinazione a pubblico servizio' ha natura valutativa, ma puo' essere ritenuta contestata in fatto se il capo di imputazione riporta elementi materiali univoci (es. allaccio diretto alla rete dell'ente gestore, energia sottratta alla rete di distribuzione) che rendono manifesto il carattere pubblico del servizio.
- Dopo il d.lgs. 150/2022 il reato di furto puo' essere procedibile a querela, ma se dal contenuto dell'imputazione emerge una aggravante che per legge rende il fatto procedibile d'ufficio, l'assenza di querela non impedisce il prosieguo dell'azione penale.
- Per le aggravanti 'valutative' il pubblico ministero, per garantire la procedibilita' d'ufficio e il diritto di difesa, dovrebbe esplicitare nella contestazione gli elementi fattuali e/o utilizzare formule evocative chiare che consentano all'imputato di comprendere l'accusa e organizzare la difesa; viceversa la contestazione rischia di essere ritenuta insufficiente.
- Il giudice deve verificare, prima di dichiarare improcedibile il processo, se dal capo di imputazione emergano elementi idonei a integrare una contestazione in fatto dell'aggravante; un accertamento formale e motivato su questo punto impedisce decisioni errate per difetto di querela.
- Per fatti anteriori alla riforma la querela decorre, se la persona offesa era gia' a conoscenza del fatto, dal 30/12/2022 (art. 85 d.lgs. 150/2022): tuttavia tale decorrenza e' rilevante solo se il fatto non risulti comunque procedibile d'ufficio per effetto di una aggravante adeguatamente contestata.
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