Messaggio numero 2214 del 30-05-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo PALS si applicano le disposizioni del D.Lgs. 151/2001, inclusa la flessibilità del congedo di maternità ex art. 20, purché siano rispettate le condizioni e le certificazioni mediche previste. Viene richiamato anche l’orientamento INPS secondo cui la permanenza indebita al lavoro comporta la perdita dell’indennità per le giornate interessate e la loro non computabilità nel periodo post partum.
Applicabilità della flessibilità del congedo di maternità alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al PALS
Applicabilità della flessibilità del congedo di maternità alle lavoratrici autonome dello spettacolo
Il documento esamina se l’istituto della flessibilità del congedo di maternità previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 sia applicabile alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS, già Enpals). La conclusione è positiva: tali lavoratrici rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina generale in materia di maternità e, quindi, possono accedere alla flessibilità del congedo, nel rispetto delle condizioni di legge.
Quadro normativo e riferimenti richiamati
Il documento precisa che l’assicurazione di maternità, con i relativi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera per tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere:
- dalla natura del rapporto di lavoro, che può essere subordinato, parasubordinato o autonomo;
- dalla qualifica rivestita, quale impiegato, operaio, quadro o altra figura equivalente.
Da tale premessa deriva che ai lavoratori dello spettacolo iscritti al PALS si applicano le disposizioni generali del T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, come già chiarito dalla circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO - n. 1065/RCV - n. 632/EAD del 21 maggio 1980.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 10314 del 16 giugno 1983, che per le prestazioni di maternità rinviava alle istruzioni di portata generale contenute nella circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982. Quest’ultima precisava che la disciplina dell’indennità giornaliera di maternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa era contenuta nella legge n. 1204/1971, poi sostituita dal D.Lgs. n. 151/2001.
Estensione alle lavoratrici autonome dello spettacolo
Partendo dal presupposto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001, sia pure in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), in materia di trattamento economico, il documento afferma che devono applicarsi anche le norme del medesimo testo unico relative alla flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20.
L’applicazione resta subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, comprese quelle concernenti la documentazione sanitaria e le certificazioni mediche richieste.
Documentazione medica e conseguenze della mancata osservanza
Il documento richiama, a supporto dell’interpretazione, il Messaggio n. 13279/2007, avente a oggetto chiarimenti in merito all’istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001.
In tale occasione l’Istituto ha sottolineato l’importanza dell’acquisizione della documentazione prescritta e ha chiarito che, sotto il profilo economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice comporta:
- la perdita del diritto all’indennità per le giornate interessate;
- la non computabilità di tali giornate nel periodo post partum, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 1026/1976.
Conclusione operativa
Il documento conclude, quindi, che la flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 D.Lgs. 151/2001 è applicabile anche alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al PALS, purché siano rispettate le condizioni di legge e le previste certificazioni mediche. Il mancato rispetto di tali presupposti incide direttamente sul diritto all’indennità e sul computo del periodo di astensione post partum.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 31 mag 2017Messaggio numero 2243 del 31-05-2017
- Messaggio · 31 mag 2017Messaggio numero 2239 del 31-05-2017
- Messaggio · 1 giu 2017Messaggio numero 2276 del 01-06-2017
- Messaggio · 25 mag 2017Messaggio numero 2152 del 25-05-2017
- Messaggio · 25 mag 2017Messaggio numero 2155 del 25-05-2017
- Messaggio · 25 mag 2017Messaggio numero 2174 del 25-05-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →