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Messaggio

Messaggio numero 2214 del 30-05-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo PALS si applicano le disposizioni del D.Lgs. 151/2001, inclusa la flessibilità del congedo di maternità ex art. 20, purché siano rispettate le condizioni e le certificazioni mediche previste. Viene richiamato anche l’orientamento INPS secondo cui la permanenza indebita al lavoro comporta la perdita dell’indennità per le giornate interessate e la loro non computabilità nel periodo post partum.

Applicabilità della flessibilità del congedo di maternità alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al PALS

Applicabilità della flessibilità del congedo di maternità alle lavoratrici autonome dello spettacolo

Il documento esamina se l’istituto della flessibilità del congedo di maternità previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 sia applicabile alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS, già Enpals). La conclusione è positiva: tali lavoratrici rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina generale in materia di maternità e, quindi, possono accedere alla flessibilità del congedo, nel rispetto delle condizioni di legge.

Quadro normativo e riferimenti richiamati

Il documento precisa che l’assicurazione di maternità, con i relativi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera per tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere:

  • dalla natura del rapporto di lavoro, che può essere subordinato, parasubordinato o autonomo;
  • dalla qualifica rivestita, quale impiegato, operaio, quadro o altra figura equivalente.

Da tale premessa deriva che ai lavoratori dello spettacolo iscritti al PALS si applicano le disposizioni generali del T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, come già chiarito dalla circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO - n. 1065/RCV - n. 632/EAD del 21 maggio 1980.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 10314 del 16 giugno 1983, che per le prestazioni di maternità rinviava alle istruzioni di portata generale contenute nella circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982. Quest’ultima precisava che la disciplina dell’indennità giornaliera di maternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa era contenuta nella legge n. 1204/1971, poi sostituita dal D.Lgs. n. 151/2001.

Estensione alle lavoratrici autonome dello spettacolo

Partendo dal presupposto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001, sia pure in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), in materia di trattamento economico, il documento afferma che devono applicarsi anche le norme del medesimo testo unico relative alla flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20.

L’applicazione resta subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, comprese quelle concernenti la documentazione sanitaria e le certificazioni mediche richieste.

Documentazione medica e conseguenze della mancata osservanza

Il documento richiama, a supporto dell’interpretazione, il Messaggio n. 13279/2007, avente a oggetto chiarimenti in merito all’istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001.

In tale occasione l’Istituto ha sottolineato l’importanza dell’acquisizione della documentazione prescritta e ha chiarito che, sotto il profilo economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice comporta:

  • la perdita del diritto all’indennità per le giornate interessate;
  • la non computabilità di tali giornate nel periodo post partum, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 1026/1976.

Conclusione operativa

Il documento conclude, quindi, che la flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 D.Lgs. 151/2001 è applicabile anche alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al PALS, purché siano rispettate le condizioni di legge e le previste certificazioni mediche. Il mancato rispetto di tali presupposti incide direttamente sul diritto all’indennità e sul computo del periodo di astensione post partum.

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