Messaggio numero 2152 del 25-05-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio comunica il riesame delle istanze di incentivo rigettate per mancato riscontro della DID, dopo l’aggiornamento delle banche dati ANPAL. Le domande con DID validamente resa risultano accolte; il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione entro 7 giorni e confermarla entro 10 giorni, pena la decadenza della prenotazione. Sono inoltre indicati gli accantonamenti prudenziali in caso di DID non ancora presente e le modalità di recupero degli arretrati con i codici L463 e L465 nei flussi UniEmens di maggio e giugno 2017.
Riesame delle domande di incentivo all’assunzione per soggetti disoccupati
Riesame delle istanze per l’incentivo all’assunzione di soggetti disoccupati
Il documento interviene sull’applicazione dell’incentivo previsto per le assunzioni di soggetti disoccupati nelle Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", già disciplinato dalla circolare n. 41 del 1° marzo 2017 in relazione al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e successive rettifiche. L’INPS comunica di aver riesaminato le domande inizialmente respinte per mancato riscontro della DID e di aver riavviato l’elaborazione delle richieste secondo le informazioni aggiornate fornite dall’ANPAL.
Contesto normativo e destinatari dell’agevolazione
L’incentivo riguarda l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego. Il richiamo alla circolare n. 41/2017 conferma che restano ferme le modalità applicative già illustrate per tale agevolazione.
Verifiche INPS e ruolo della banca dati ANPAL
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS utilizza i propri sistemi informativi centrali per:
- consultare gli archivi informatici dell’ANPAL per verificare lo stato di disoccupazione del lavoratore;
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante;
- verificare la disponibilità residua delle risorse;
- comunicare telematicamente, all’interno del medesimo modulo di istanza, l’avvenuta prenotazione dell’importo.
Il documento segnala che, a causa di ritardi nell’aggiornamento degli archivi ANPAL relativi allo stato di disoccupazione, alcune domande sono state respinte pur in presenza dei requisiti di legge. Per questo motivo l’Istituto, d’intesa con ANPAL, aveva interrotto il processo di elaborazione delle richieste e ora lo riprende dopo il riesame delle posizioni.
Esito del riesame delle domande già respinte
Le istanze per le quali, a seguito dell’aggiornamento della banca dati ANPAL, risulta validamente resa una DID sono state rielaborate centralmente e risultano oggi nello stato di “accolta”. Si tratta delle domande che in precedenza avevano ricevuto esito negativo esclusivamente per la mancanza del riscontro informatico della DID.
Adempimenti del datore di lavoro dopo l’accoglimento
Una volta accolta l’istanza, il datore di lavoro deve rispettare due termini distinti:
- entro 7 giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta, deve effettuare l’assunzione, se non già avvenuta;
- entro 10 giorni di calendario dall’elaborazione positiva, deve comunicare l’avvenuta assunzione e chiedere la conferma della prenotazione, a pena di decadenza.
L’inosservanza del termine di 10 giorni per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio comporta l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità di presentare successivamente una nuova domanda.
Gestione delle domande per le quali la DID non risulta ancora presente
Nel caso in cui, a seguito di ulteriori verifiche sulla banca dati ANPAL, non risulti ancora una DID validamente rilasciata per il lavoratore interessato, l’INPS:
- accantona preventivamente le risorse destinate all’eventuale finanziamento del rapporto di lavoro;
- sospende la definizione della richiesta;
- effettua consultazioni quotidiane della banca dati ANPAL in attesa del relativo aggiornamento.
Contestualmente alla rielaborazione delle istanze precedentemente rigettate, l’Istituto riprende anche l’ordinaria elaborazione delle nuove richieste, applicando il medesimo meccanismo di sospensione quando negli archivi centrali ANPAL non risulti associata la DID del lavoratore.
Modalità di fruizione dell’incentivo
Una volta definitivamente autorizzata mediante il modulo di conferma, l’agevolazione può essere fruita tramite conguaglio o compensazione nelle denunce contributive, secondo le modalità già previste dalla circolare n. 41/2017. I canali richiamati sono:
- UniEmens;
- DMAG, per gli operai agricoli.
Recupero degli arretrati
Con riferimento agli importi arretrati dell’incentivo, il documento integra le istruzioni già fornite e precisa che i codici di recupero “L463” e “L465” possono essere utilizzati per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. La valorizzazione di tali elementi è ammessa esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza maggio e giugno 2017.
Sintesi operativa
Il messaggio ha quindi una finalità prevalentemente operativa: corregge gli effetti di precedenti respingimenti dovuti a ritardi informativi ANPAL, riapre l’istruttoria delle domande interessate, disciplina i termini successivi all’accoglimento e chiarisce le modalità di recupero degli importi arretrati nei flussi contributivi.
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