Messaggio numero 2243 del 31-05-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce il regime contributivo e le istruzioni operative per l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione. Conferma la continuità del regime agevolato anche dopo l’abrogazione delle norme sulla mobilità dal 1° gennaio 2017, distingue le due fattispecie sul piano contributivo ed economico, aggiorna i codici UniEmens e definisce le modalità di comunicazione all’INPS.
Apprendistato professionalizzante per lavoratori beneficiari di mobilità o disoccupazione
Apprendistato professionalizzante per beneficiari di mobilità o disoccupazione
Il documento fornisce istruzioni dell’INPS sul regime contributivo applicabile alle assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015. Chiarisce inoltre gli effetti dell’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, delle norme sulla mobilità e aggiorna gli adempimenti operativi, compresa la codifica UniEmens e la comunicazione telematica delle assunzioni.
Quadro normativo e finalità
Il messaggio inquadra la disciplina in continuità con il previgente d.lgs. n. 167/2011 e con gli interventi della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 22/2015. L’obiettivo è favorire un’applicazione omogenea del regime contributivo previsto per l’apprendistato professionalizzante nei casi in cui il lavoratore assuma la qualifica di beneficiario di mobilità o di trattamento di disoccupazione.
Il documento precisa che, per entrambe le fattispecie, il regime contributivo è quello ordinario dell’apprendistato professionalizzante, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge. Viene anche introdotto un nuovo sistema di codifica delle assunzioni, valido dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio.
Beneficiari di indennità di mobilità
Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, l’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 consente l’assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Il documento ribadisce che, in questa ipotesi, il datore di lavoro può fruire sia del regime contributivo agevolato sia dell’incentivo economico previsto dalla normativa richiamata.
Le caratteristiche principali della disciplina sono le seguenti:
- si applica solo l’apprendistato professionalizzante;
- la deroga ai limiti di età è espressamente ammessa;
- il regime contributivo richiama l’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991;
- il datore di lavoro beneficia dell’aliquota prevista per gli apprendisti per i primi 18 mesi;
- l’apprendista versa la propria contribuzione nella misura del 5,84% per tutta la durata del periodo formativo;
- non si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI;
- non trovano applicazione le agevolazioni dell’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011;
- non opera la conservazione, per un anno dopo la prosecuzione del rapporto, dei benefici contributivi tipici dell’apprendistato;
- è previsto un incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Il documento specifica che, per i primi 18 mesi, l’aliquota complessiva è pari al 15,84%: 10% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista. Dal 19° mese la contribuzione datoriale torna alla misura piena del settore di appartenenza, mentre la quota dell’apprendista resta al 5,84% fino al termine del contratto. Dopo la prosecuzione del rapporto al termine dell’apprendistato, anche la contribuzione del lavoratore è dovuta integralmente.
Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali o soggetti ai Fondi di solidarietà, la contribuzione va incrementata rispettivamente secondo il d.lgs. n. 148/2015 e secondo la relativa contribuzione di finanziamento.
Il messaggio chiarisce infine che l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, delle norme sulle liste di mobilità e sulle relative agevolazioni non fa venir meno il regime dell’art. 47, comma 4. Le agevolazioni continuano ad applicarsi anche alle assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2016, purché l’indennità di mobilità sia ancora erogabile.
Beneficiari di trattamento di disoccupazione
Per i lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione, l’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 estende la possibilità di assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età al fine di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale. Il documento indica espressamente le prestazioni rilevanti:
- NASpI;
- ASPI e MiniASpi;
- indennità speciale di disoccupazione edile;
- DIS-COLL.
Rientrano nella fattispecie anche i soggetti che abbiano presentato domanda per il riconoscimento del trattamento e ne abbiano titolo, pur non avendolo ancora materialmente percepito.
Per questa categoria il regime contributivo coincide con quello ordinario dell’apprendistato professionalizzante, con alcune specifiche deroghe e precisazioni:
- si applica la riduzione della contribuzione datoriale prevista per gli apprendisti per tutta la durata della formazione, entro il limite di 3 anni, elevabile a 5 per l’artigianato edile e non;
- per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, l’aliquota datoriale è pari al 10% della retribuzione imponibile;
- per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti, l’aliquota è pari all’1,5% nel primo anno, al 3% nel secondo anno e al 10% dal terzo anno in poi;
- si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI, pari all’1,31%, nonché quella per i fondi interprofessionali per la formazione continua;
- la quota a carico dell’apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo formativo;
- non si applica la conservazione dei benefici contributivi per un anno dopo la prosecuzione del rapporto;
- non è previsto alcun incentivo economico in favore del datore di lavoro.
Il documento riporta anche le aliquote complessive:
- per datori di lavoro con più di 9 dipendenti: 17,45% complessivo, di cui 11,61% a carico del datore e 5,84% a carico dell’apprendista;
- per datori di lavoro con non più di 9 dipendenti: 8,95% complessivo nei primi 12 mesi, 10,45% dal 13° al 24° mese, 17,45% dal 25° al 36° mese, con le relative ripartizioni tra datore e lavoratore.
Anche in questo caso, alla prosecuzione del rapporto al termine dell’apprendistato, la contribuzione torna in misura piena secondo il settore e le caratteristiche del datore di lavoro.
Istruzioni UniEmens e codici contributivi
Per i flussi UniEmens, il documento conferma i codici già in uso e ne amplia il significato per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti in apprendistato professionalizzante:
- J3: apprendista proveniente dalle liste di mobilità o percettore di indennità di mobilità per i primi 18 mesi;
- J5: stesso soggetto dal 19° mese in poi;
- K3: apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori, proveniente dalle liste di mobilità o percettore di indennità di mobilità per i primi 18 mesi;
- K5: stessa categoria dal 19° mese in poi.
Per i percettori di trattamento di disoccupazione assunti in apprendistato professionalizzante si confermano invece i seguenti codici:
- J0: aliquota del 10%;
- J1: aliquota dell’1,5%;
- J2: aliquota del 3%;
- K0: apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con aliquota del 10%;
- K1: aliquota dell’1,5%;
- K2: aliquota del 3%.
Per tali apprendisti non devono essere utilizzati i codici J6, J7, J8 né K6, K7, K8, poiché le agevolazioni dell’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 non si applicano alle assunzioni di soggetti beneficiari di trattamenti di disoccupazione.
Comunicazione delle assunzioni e procedura telematica
Il messaggio preannuncia lo sviluppo di una procedura telematica per automatizzare le istanze e verificare la sussistenza dei requisiti del lavoratore, nonché, per i beneficiari di mobilità, comunicare l’importo dell’incentivo economico spettante.
Nelle more dell’attivazione della procedura, gli adempimenti restano i seguenti:
- per i beneficiari di indennità di mobilità, il datore di lavoro trasmette tramite cassetto bidirezionale la dichiarazione di responsabilità secondo il format dell’allegato n. 1;
- per i beneficiari di trattamenti di disoccupazione, il datore di lavoro trasmette una comunicazione secondo il format dell’allegato n. 2;
- per entrambe le fattispecie, va utilizzata la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende;
- nel campo “oggetto” va indicata la dicitura “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”.
La sede INPS competente accerta i dati utili al riconoscimento del beneficio. Per i lavoratori beneficiari di mobilità, essa provvede anche al riconoscimento del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua e attribuisce alla posizione contributiva il C.A. 5Q, dandone comunicazione al richiedente. Per i lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione, invece, la sede non attribuisce alcun C.A.
Elementi di continuità e precisazioni finali
Il documento ribadisce che l’impianto normativo applicabile all’apprendistato professionalizzante dei beneficiari di mobilità o disoccupazione si fonda sulla regola generale della disciplina dell’apprendistato, con deroghe limitate e puntuali. In particolare, per i beneficiari di mobilità permane anche l’incentivo economico previsto dalla legge n. 223/1991, mentre per i beneficiari di disoccupazione tale incentivo non è previsto.
Sono richiamati, per i criteri di determinazione e ripartizione dell’aliquota contributiva, la circolare n. 22/2007, il messaggio n. 25374/2007 e la circolare n. 140/2012, oltre ai messaggi e alle circolari già citati nel testo per le ulteriori componenti contributive e per i rapporti con CIGO/CIGS e Fondi di solidarietà.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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