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Messaggio

Messaggio numero 2155 del 25-05-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento aggiorna le istruzioni sulla sospensione delle ritenute alla fonte e dei versamenti per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, includendo l’allegato 2-bis introdotto dalla legge di conversione n. 45/2017. Precisa le modalità di istanza all’INPS, gli effetti della sospensione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, l’assenza di rimborso per somme già versate e la possibilità di recupero dei tributi sospesi in 9 rate mensili dal 16 febbraio 2018.

Sospensione ritenute e versamenti per terremoto Abruzzo e comuni allegato 2-bis

Sospensione delle ritenute e dei versamenti per i comuni colpiti dal sisma

Il documento fornisce ulteriori precisazioni applicative in materia di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i territori colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016. In particolare, aggiorna le istruzioni alla luce della legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato l’art. 18-undecies della legge n. 45/2017, che ha introdotto l’allegato 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 con efficacia dall’11 aprile 2017. Tale intervento è motivato dall’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e dall’esigenza di estendere le misure anche ad alcuni territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e non compresi negli allegati 1 e 2.

Si richiama inoltre il comma 2 del medesimo art. 18-undecies, secondo cui ogni riferimento agli allegati 1 e 2 contenuto nel decreto-legge n. 189/2016, nel decreto stesso e nelle ordinanze commissariali deve intendersi esteso anche all’allegato 2-bis, con ogni effetto giuridico.

Nuova formulazione dell’art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 189/2016

Il documento precisa che, per effetto dell’art. 43 del decreto-legge n. 50/2017, il periodo di sospensione è prorogato dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017.

Il comma 1-bis dell’art. 48 deve quindi essere letto nel senso che:

  • i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, su richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, non devono operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  • la sospensione riguarda le ritenute IRPEF operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Soggetti interessati e comuni compresi nell’allegato 2-bis

Per quanto riguarda l’allegato 2-bis, i soggetti interessati, sostituiti dall’INPS, possono presentare apposita istanza tramite procedura web, utilizzando il modello aggiornato allegato al messaggio, per dichiarare di aver avuto al 18 gennaio 2017 la residenza in uno dei seguenti comuni della Regione Abruzzo:

  • Barete (AQ)
  • Cagnano Amiterno (AQ)
  • Pizzoli (AQ)
  • Farindola (PE)
  • Castelcastagna (TE)
  • Colledara (TE)
  • Isola del Gran Sasso (TE)
  • Pietracamela (TE)
  • Fano Adriano (TE)

Gestione delle istanze già presentate

Le istanze cartacee eventualmente già presentate alle strutture territoriali competenti, a seguito della legge di conversione n. 45/2017 e prima della pubblicazione del messaggio, devono essere acquisite.

Modalità di applicazione della sospensione

La sospensione viene effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate:

  • a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione, oppure su ciascuna prestazione in caso di plurititolarità;
  • con riferimento alle prestazioni assoggettate a ritenute IRPEF di cui il soggetto risulti titolare;
  • a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda e fino al mese di dicembre 2017.

Il documento precisa che, in coerenza con la previsione normativa secondo cui non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, le ritenute relative a prestazioni già pagate ai beneficiari, o comunque già estratte alla data della domanda ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente, le imposte già trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non danno luogo a rimborso.

Ripresa della riscossione dei tributi sospesi

Infine, viene ricordato che l’art. 43 del decreto-legge n. 50/2017 disciplina la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni. I soggetti beneficiari possono versare le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

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