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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37963/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro preventivo diretto o per equivalente a fini di confisca relativo al presunto profitto dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., contestato alla ricorrente quale amministratore della Agi Cedat Management Sagi. La difesa ha sostenuto che il GIP ha confuso il "provento" del reato di riciclaggio con il denaro proveniente dal reato presupposto (bancarotta), contestando la possibilità di confiscare l'intera somma trasferita senza provare un accrescimento patrimoniale specifico a carico della ricorrente; ha inoltre chiesto, in via subordinata, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale degli artt. 648-ter e 321 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost., e censurato la mancata indicazione puntuale del "quantum" confiscabile (limitandosi il GIP a indicare un "8-10% del totale sostituito") e la proporzionalità/valutazione del periculum in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale (richiamato diffusamente) secondo cui il "provento"/"prodotto" del reato di riciclaggio può essere identificato con il valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, anche se tali somme non costituiscono un "vantaggio" ulteriore rispetto al reato presupposto. La Corte ha motivato la lettura alla luce dei principi e degli obblighi sovranazionali (Convenzioni di Strasburgo e Varsavia, Direttiva 2014/42/UE) che impongono un'interpretazione estesa della nozione di provento per rendere effettiva la sottrazione dei frutti dell'attività delittuosa e prevenire il reinvestimento. Ha poi escluso che tale orientamento determini automaticamente una duplicazione ingiustificata della confisca (cioè un "doppio" valore) e ha osservato che si possono modulare le interrelazioni tra eventuali confische concorrenti per evitare sovrapposizioni. Ha inoltre ritenuto irrilevante la censura sulla quantificazione quando il GIP ha specificato il valore per singolo indagato e operazione, e ha giudicato fondata la valutazione del periculum in mora alla luce delle competenze e della capacità di spossessamento degli indagati. Sulla base di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Reato di riciclaggio: la Corte valuta che il "prodotto"/"provento" di tale reato può comprendere le somme/manipolazioni poste in essere per nascondere la provenienza illecita

  • art. 648-quater c.p.

    Disposizioni sulla confisca: la Corte ritiene applicabile una nozione ampia di beni suscettibili di vincolo/confisca in linea con gli obiettivi sovranazionali

  • art. 321 c.p.p.

    Regola sul sequestro e confisca: la funzione "ripristinatoria" e preventiva del sequestro/confisca è valorizzata per impedire che l'economia legale sia inquinata dalla circolazione di beni di provenienza illecita

  • art. 325, co. 2 c.p.p.

    Competenza a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo (norma processuale richiamata per inquadrare il rimedio esperito)

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge: la Corte lo dichiara generico se non valorizza specifiche censure

  • Direttiva 2014/42/UE

    La direttiva impone una nozione ampia di "provento" (includendo reinvestimenti e trasformazioni) e orienta l'interpretazione interna verso misure efficaci di congelamento e confisca

  • Convenzione europea di Strasburgo (1990) e Convenzione di Varsavia (2005)

    Fonti sovranazionali che giustificano l'estensione degli strumenti di sequestro/confisca per privare i criminali dei proventi e favorire la cooperazione internazionale

  • Costituzione (art. 3, 27, 42)

    Richiamate dalla difesa per una censura di incostituzionalità: la Corte non ritiene prospettata una questione fondata alla luce dell'interpretazione estesa richiesta dal diritto sovranazionale

Massime di principio

  • In casi di riciclaggio, i tribunali possono considerare "provento" o "prodotto" anche le somme o i beni oggetto di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, anche se non costituiscono un "accrescimento" patrimoniale distinto per il riciclatore
  • L'interpretazione nazionale deve essere coerente con obblighi sovranazionali (Convenzioni e Direttiva 2014/42/UE): ciò giustifica una lettura estensiva della nozione di provento per rendere effettiva la sottrazione dei frutti illeciti
  • La possibilità di confisca per equivalente non è automaticamente vietata per evitare duplicazioni: il giudice deve comunque evitare un "doppio" valore ingiustificato modulando le misure e coordinando le confische relative a reato presupposto e reato derivato
  • Per essere censurabile in Cassazione la contestazione sulla natura del "provento" o sulla quantificazione deve essere specifica e motivata; argomentazioni generiche sono destinate all'inammissibilità
  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo può essere fondato sulla capacità e le competenze degli indagati di sottrarre o dissipare i beni: il giudice valuta il rischio concreto e la proporzionalità della misura

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