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Sentenza

Sentenza n. 2779/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’annullamento della delibera n. 3 del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adottata in data 07.04.2022, nella parte in cui si è provveduto al rinnovo del Consiglio di Disciplina del predetto Ordine.

Giustizia amministrativa202300087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio dell’Ordine che aveva disposto il rinnovo del Consiglio di Disciplina e l’esclusione del ricorrente dall’elenco dei candidati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, la delibera con cui era stato escluso dai 22 candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina dell’Ordine. Deduceva l’incompetenza del Segretario dell’Ordine a esprimere valutazioni sui curricula, l’illegittimità della valutazione uniforme secondo cui tutti i 39 candidati erano meritevoli di accoglimento e l’irragionevolezza dei criteri utilizzati per la selezione. In corso di giudizio, il Consiglio dell’Ordine eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, dopo l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine il 3 marzo 2026, era stata avviata una nuova procedura per la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina, con invito agli iscritti a manifestare interesse alla candidatura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. L’avvio della nuova procedura di rinnovo, conseguente all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, ha definitivamente superato gli atti impugnati nella loro efficacia e portata lesiva. Pertanto, un eventuale annullamento della delibera del 2022 non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta e attuale per il ricorrente. Il Collegio ha escluso che un generico interesse conformativo alla futura attività amministrativa o al ripristino della legalità violata possa sostituire l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto per l’azione. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Nel processo amministrativo l’interesse ad agire deve essere diretto, concreto e attuale; il venir meno dell’utilità conseguibile dall’annullamento determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 137/2012

    È richiamato quale base del regolamento attuativo relativo alla formazione degli elenchi dei candidati alla nomina dei componenti dei Consigli di Disciplina degli ordini professionali.

  • art. 3 del regolamento attuativo dell’art. 8, comma 3, d.P.R. 137/2012

    il Consiglio dell’Ordine entro trenta giorni dal suo insediamento deve predisporre l’elenco di cui ai precedenti commi 2 e 3 da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest’ultimo provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti

    La disposizione collega la durata del Consiglio di Disciplina alla durata in carica del Consiglio dell’Ordine e impone al nuovo Consiglio dell’Ordine di avviare la procedura per la formazione del nuovo elenco dei candidati.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dello svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di un successivo procedimento amministrativo, gli atti impugnati risultano definitivamente superati nella loro efficacia e portata lesiva e l’eventuale annullamento non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
  • Il generico interesse al ripristino della legalità violata o al condizionamento conformativo della futura azione amministrativa non è sufficiente a mantenere l’interesse a ricorrere, se non si traduce in un’utilità diretta, concreta e attuale derivante dalla decisione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereOrganizzazione degli ordini e collegi
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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