Ordinanza n. 760/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 1564/2026, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa operatore sanitario)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di merito dedotti con l’appello, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di un sollecito approfondimento a cognizione piena. La domanda cautelare è stata esaminata alla luce del bilanciamento tra gli interessi contrapposti e dell’esigenza di mantenere integra la situazione nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio impugnata. La decisione è stata motivata dalla necessità di un sollecito approfondimento delle questioni in sede di cognizione piena e dall’opportunità, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del merito. Il merito dell’appello è stato fissato per l’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento sollecito con cognizione piena, il giudice può accogliere provvisoriamente la domanda cautelare per preservare integra la situazione sostanziale e processuale fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare della sentenza impugnata può essere disposta all’esito del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, anche quando l’ordinanza non definisce anticipatamente le questioni di merito e rinvia il loro esame alla cognizione piena.
- L’accoglimento della domanda cautelare in appello non comporta la definizione della controversia: il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado e fissare una successiva udienza pubblica per la trattazione del merito.
Come è indicizzato
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