Cassazione Civile, Ordinanza n. 25652/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti di un cittadino albanese. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo il provvedimento espulsivo vincolato, insussistente la prova della lesione del diritto all'unità familiare e sufficiente, per ritenere la pericolosità sociale, il richiamo a numerosi precedenti penali. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) nullità dell'ordinanza per apparenza della motivazione ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., perché il giudice di pace avrebbe recepito acriticamente le ragioni dell'amministrazione senza esaminare le doglianze sulla coesione familiare; 2) violazione degli artt. 13, co. 2-bis, 19, co. 2, 28, 29, 30 e 31 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, per avere considerato l'espulsione come automatica senza un esame concreto dei legami familiari in Italia; 3) violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, per aver desunto la pericolosità sociale dai soli precedenti penali, senza considerare la presunzione di innocenza e senza un bilanciamento con i legami familiari e affettivi presenti in Italia.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione del giudice di pace sufficiente e confermando che il decreto di espulsione ex art. 13, co. 2, d.lgs. 286/1998 è vincolato; ha però accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini dell'espulsione per pericolosità sociale, non basta il mero richiamo ai precedenti penali ma occorre un accertamento oggettivo e complessivo della personalità e dell'attualità della pericolosità. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento del terzo motivo e la causa rinviata al Giudice di pace di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, inesistente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico; nella specie la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La valutazione dell'espulsione deve tener conto, caso per caso, dei legami familiari effettivi intrattenuti dallo straniero in Italia; la sola esistenza di rapporti di parentela formale non basta.
art. 13, comma secondo, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il decreto di espulsione ha natura vincolata, ma il giudice dell'opposizione deve verificare in concreto i presupposti della pericolosità sociale e dell'appartenenza alle categorie rilevanti.
art. 19, comma secondo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dal ricorrente come norma ostativa all'espulsione in presenza di determinate condizioni familiari; la Corte ribadisce la necessità di una verifica concreta dei legami familiari.
artt. 28, 29, 30 e 31 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamati dal ricorrente in relazione alla tutela dell'unità familiare e del ricongiungimento; la Corte li considera nel quadro della valutazione concreta dei legami familiari.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente a tutela della vita familiare; la Corte afferma che la relativa protezione richiede una verifica in concreto dell'effettività dei legami dedotti.
art. 24 Cost.
Invocato per la presunzione di innocenza e il diritto di difesa; la Corte non accoglie la censura sul punto, ma ritiene decisivo il mancato accertamento concreto della pericolosità.
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'appartenenza a categorie di soggetti pericolosi non può essere desunta automaticamente dai soli precedenti penali; occorre un accertamento complessivo e attuale della pericolosità sociale.
Massime di principio
- La motivazione del provvedimento o della sentenza è sufficiente quando, anche in forma sintetica, consenta di individuare la fattispecie concreta esaminata, le risultanze poste a base della decisione e il percorso logico-giuridico seguito; la nullità per motivazione apparente ricorre solo in casi estremi di inesistenza, incomprensibilità o intrinseca contraddittorietà.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, il carattere vincolato del provvedimento prefettizio non esonera il giudice dal verificare i presupposti di fatto e dalla valutazione concreta di eventuali legami familiari ostativi, che devono essere effettivi e non meramente formali.
- Ai fini dell'applicazione della clausola di tutela dei legami familiari nel procedimento espulsivo, la semplice allegazione di parenti presenti in Italia non è sufficiente: occorre allegare e provare la consistenza reale del rapporto, sotto il profilo materiale, affettivo e, quando rilevante, economico.
- Per ritenere sussistente la pericolosità sociale che giustifica l'espulsione, non basta il mero richiamo a precedenti penali o procedimenti pendenti; è necessario un accertamento oggettivo e complessivo della personalità dello straniero, della sua condotta di vita e dell'attualità del pericolo per la sicurezza pubblica.
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