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Ordinanza

Ordinanza n. 3313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero ai corsi di Medicina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studenti concorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, c.d. semestre filtro. Da un lato, hanno prospettato vizi radicali della procedura, tali da imporne l’integrale riedizione; dall’altro, hanno contestato il mancato scorrimento della graduatoria e la conseguente mancata assegnazione dei posti rimasti vacanti. Gli appellanti avevano conseguito una sola sufficienza nelle tre prove e non si erano collocati inizialmente in posizione utile per l’assegnazione di una sede universitaria opzionata. La misura cautelare richiesta consisteva nell’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello cautelare e ha riformato l’ordinanza del TAR nei limiti indicati. Ha ritenuto non valutabili positivamente, in sede cautelare, le censure dirette a ottenere l’integrale annullamento e riedizione della procedura, poiché logicamente incompatibili con la contestuale richiesta di ammissione con riserva a una procedura della quale si chiedeva la radicale caducazione. Ha invece riconosciuto il fumus boni iuris nelle censure relative al mancato scorrimento della graduatoria, richiamando il principio secondo cui i posti lasciati vacanti devono essere riassegnati secondo l’ordine della graduatoria. Il sistema del semestre filtro, prevedendo una scelta immediata e irreversibile tra immatricolazione e definitiva esclusione dagli scorrimenti, appariva non rispettoso del principio meritocratico e illogico nella parte in cui riservava i posti residui ad altre categorie senza dare priorità allo scorrimento della graduatoria. Quanto al periculum in mora, il mancato scorrimento, con la formazione di posti vacanti presso diversi atenei, pregiudicava la possibilità degli appellanti di accedere agli studi universitari nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulle posizioni degli appellanti: in primo luogo effettuando gli scorrimenti per i posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze indicate. Sono state compensate le spese del doppio grado cautelare ed è stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Consente la trasmissione dell’ordinanza cautelare al TAR ai fini della fissazione prioritaria dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, i posti rimasti vacanti devono essere riassegnati, prioritariamente, mediante scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di merito, prima di essere destinati ad altre modalità di copertura, salvo adeguata giustificazione normativa.
  • Un sistema di accesso universitario che imponga al candidato una scelta immediata e irreversibile, escludendolo dagli scorrimenti successivi anche in presenza di posti vacanti e di un punteggio utile, può risultare incompatibile con il principio meritocratico.
  • La richiesta cautelare di ammissione con riserva a una procedura è logicamente incompatibile con censure dirette a ottenere l’integrale annullamento e la riedizione della medesima procedura, quando l’ammissione non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito.
  • Quando il giudice cautelare rilevi vizi del meccanismo di scorrimento, può ordinare all’Amministrazione una riedizione conformata del potere, articolata nell’effettuazione degli scorrimenti, nella verifica della posizione individuale del candidato e nell’eventuale assegnazione della sede secondo l’ordine delle preferenze espresse.
  • Il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio che il mancato scorrimento di una graduatoria determini la perdita della concreta possibilità di accesso agli studi universitari, in presenza di posti effettivamente vacanti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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