Sentenza del 31/08/2022 n. 25627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di contestazione e irrogazione sanzioni relativo all'ICI 2005 notificato in data 3/1/2012. La contribuente deduceva: (i) decadenza dell'ente per notifica delle sanzioni oltre il termine quinquennale previsto dalla L. n. 296/2006, art. 1, comma 161 (termine 31/12/2010), posto che le sanzioni erano state irrogate con atto separato rispetto all'avviso di accertamento; (ii) nullità/inesistenza dell'atto di irrogazione delle sanzioni perché l'atto prodromico (primo avviso) era stato annullato e sostituito da un secondo avviso di accertamento per la stessa annualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto che le sanzioni, essendo state riservate a separato atto, erano soggette al termine di decadenza quinquennale di cui alla L. n. 296/2006, art. 1, comma 161, e la loro notifica del 3/1/2012 è tardiva rispetto al termine (31/12/2010). La notifica tempestiva del primo avviso (25/11/2010) ha preservato la pretesa tributaria originaria ma non il potere di irrogare sanzioni con atto separato notificato oltre il termine. La Cassazione ha compensato le spese del doppio grado di merito e ha condannato il Comune di Fiumicino alle spese del giudizio di legittimità (Euro 5.000,00 compensi, Euro 200,00 sborsi non documentabili, oltre oneri).
Norme richiamate
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17 e successive modificazioni.
Le sanzioni tributarie devono essere contestate o irrogate entro lo stesso termine di decadenza applicabile agli avvisi di accertamento; se le sanzioni sono notificate con atto separato oltre tale termine, sono caducate anche se l'avviso di accertamento (o la pretesa impositiva) era stato notificato tempestivamente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16
Regola la procedura di contestazione/irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie; nella fattispecie l'atto sanzionatorio è stato emesso ai sensi di questa disposizione ma soggetto al termine di decadenza previsto dalla L. n. 296/2006.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1
Conferma che il potere sanzionatorio è soggetto al medesimo termine decadenziale previsto per l'accertamento tributario.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (motivi di cassazione)
Strumenti processuali utilizzati dalla ricorrente per dedurre violazione di norme tributarie e omessa pronuncia; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione delle norme decadenziali e ha assorbito quello relativo all'omessa pronuncia.
Massime di principio
- Se le sanzioni sono riservate a "separato atto" rispetto all'avviso di accertamento, il potere di contestare o irrogare le sanzioni è soggetto al medesimo termine decadenziale previsto per l'accertamento (es. quinquennale stabilito dalla L. n. 296/2006).
- La tempestiva notifica di un avviso di accertamento non preserva automaticamente la possibilità di irrogare sanzioni in un momento successivo oltre il termine di decadenza, se le sanzioni erano state espressamente rinviate a un atto separato.
- Un avviso successivo che si limita a rettificare o rideterminare la pretesa tributaria già esercitata con il primo avviso non costituisce nuova base di legittimazione per il potere sanzionatorio se quest'ultimo era ancorato al primo avviso e il termine per le sanzioni è già decorso.
- Nelle ipotesi in cui le sanzioni siano state notificate tempestivamente, la loro quantificazione dovrà comunque tener conto dell'eventuale diverso ammontare dell'imposta risultante da successiva rettifica valida dell'accertamento.
- In difetto di puntuale esercizio del potere sanzionatorio entro il termine decadenziale, il contribuente può ottenere l'annullamento delle sanzioni anche se la pretesa tributaria principale è stata validamente notificata entro il termine.
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