Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28111/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Umbria che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'accoglimento, da parte della CTP di Perugia, del ricorso introduttivo della contribuente contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero di maggiori Ires, Irap e Iva. In pendenza del giudizio di legittimità, la società ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, di avere presentato domanda e versato la prima rata. La Corte ha verificato che l'Agenzia non aveva notificato diniego entro il termine previsto e che non era stata presentata istanza di trattazione; ha quindi affrontato il tema del perfezionamento della definizione agevolata e della cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria pendente. Ha rilevato che la definizione si perfeziona con la domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, mentre la cessazione della materia del contendere presuppone, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito rateizzato. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato perché la causa di inammissibilità/estinzione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata; la mancata notificazione del diniego e la mancata istanza di trattazione nel termine rilevano ai fini della chiusura del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità o estinzione sopravviene alla proposizione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti estingue il giudizio quando il contribuente dimostri di avere aderito alla procedura e di avere effettuato il pagamento richiesto dalla legge, almeno nella misura della prima rata prevista.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se, al momento della decisione, risulti anche l'integrale pagamento del debito rateizzato, non essendo sufficiente la sola domanda di definizione con versamento iniziale.
  • Quando l'estinzione o l'inammissibilità del giudizio discende da una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.