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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03065/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 8 aprile 2025. Dai passaggi riportati risulta che il ricorso era articolato in tre motivi: il secondo motivo riproponeva questioni già esaminate in appello e prospettava una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare manifeste illogicità della motivazione sulla responsabilità; il primo e il terzo motivo contestavano invece la motivazione sulla recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione osserva che la Corte territoriale aveva già adeguatamente motivato sia l'applicazione della recidiva, valorizzando la protervia dell'imputato nel tentativo di addossare a pubblici ufficiali, nei confronti dei quali aveva posto in essere la condotta delittuosa, comportamenti irregolari, sia il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della gravità della condotta e dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione dell'inammissibilità è che i motivi erano in parte meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e in parte generici o comunque non idonei a evidenziare vizi motivazionali rilevanti; la sentenza d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo a recidiva e attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice della condotta delittuosa posta in essere nei confronti di pubblici ufficiali.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente per la recidiva, ritenuta adeguatamente motivata dalla Corte d'appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente per le circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto congruamente motivato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate nel giudizio di merito, senza individuare specifiche manifeste illogicità della motivazione, è inammissibile.
  • La mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente a censurare la motivazione della sentenza di merito, se non si evidenziano reali vizi logici o giuridici.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando la Corte di merito dia conto, in modo specifico, della recidiva valorizzando i precedenti e della gravità della condotta nel negare le attenuanti generiche.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la PAParte generale
IstitutiRecidiva

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