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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50110/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello censurando il mancato esame e la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non ha motivato il rifiuto con riferimento alle modalita' del fatto e al comportamento processuale dell'imputato

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita' del motivo, rilevando che il ricorso non indicava in modo specifico gli elementi di fatto o di diritto a sostegno della censura sul presunto silenzio motivazionale. La Suprema Corte ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva correttamente rettificato l'errore del primo giudice nel confronto tra attenuanti e aggravanti ai sensi dell'art. 69 cod. pen., avendo bilanciato l'attenuante della speciale tenuita' del danno (art. 62, n. 4) con le aggravanti e la recidiva e fissato la pena al minimo edittale (6 mesi di reclusione e 180 euro di multa). Infine la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riconoscimento dell'attenuante relativa alla speciale tenuita' del danno patrimoniale; la Corte d'appello l'ha ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva nel giudizio di comparazione

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul giudizio unitario di comparazione tra circostanze; la Corte ha applicato questa regola rettificando l'errata comparazione del primo giudice

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che descrive il reato di furto: con riferimento al minimo edittale per la determinazione della pena detentiva

  • art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Aggravanti del reato di furto che sono state bilanciate in equivalenza con l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 dalla Corte d'appello

  • art. 3 Cost.

    Riferimento al principio di ragionevolezza nella determinazione della pena, richiamato per giustificare la discrezionalita' motivata del giudice nel contemperare sanzione e disvalore del fatto

  • art. 27, comma terzo, Cost.

    Richiamata la finalita' rieducativa della pena e la necessita' che la sanzione sia congrua rispetto alla funzione rieducativa

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'impossibilita' di esonerare il condannato dal pagamento delle somme dovute in caso di inammissibilita' del ricorso

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: la mera affermazione di "mancata motivazione" senza indicare quali elementi concreti siano stati omessi e perche' ingiustificati e' inammissibile
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti ai sensi dell'art. 69 cod. pen. e' unitario: il giudice dell'impugnazione puo' rettificare errori del primo grado rideterminando il bilanciamento anche riconoscendo equivalenze
  • Le «attenuanti generiche» non sono un diritto automatico dell'imputato; spettano alla valutazione motivata del giudice che, nell'esercizio della sua discrezionalita', deve adattare la pena al disvalore concreto del fatto
  • La generica doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti non impone al giudice d'appello un obbligo di motivazione supplementare se il ricorso non indica elementi specifici su cui fondare la pretese violazione
  • L'inammissibilita' del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, ove previsto, al versamento alla Cassa delle ammende, salvo giustificazioni che non siano emerse nel caso concreto

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