Cassazione Penale, Sentenza n. 17902/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conte Irma impugnava la sentenza del 17/02/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto del 26/03/2013 del G.I.P. del Tribunale di Venezia relativo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di euro 6.802.812,61 in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. Nel ricorso originario erano dedotti due motivi: (1) che il sequestro fosse stato disposto senza accertare la capienza patrimoniale della società (Vecchia Fornace), con violazione degli artt. 12-bis d.lgs. 74/2000 e altre norme e vizio di motivazione; (2) violazione degli artt. 321, 322, 322-bis, 324 c.p.p. per mancata motivazione sulle questioni relative alla consistenza patrimoniale della società e violazione del principio di autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito. Avverso la sentenza di Cassazione la ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p., denunciando omessa considerazione del secondo motivo e distorta conoscenza del fascicolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., ritenendo che tale rimedio sia riservato in via esclusiva al condannato (e al Procuratore Generale) e non possa essere esteso a pronunce di legittimità che non abbiano reso irrevocabile una sentenza di condanna. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto quando sia sussistente, al momento della richiesta e dell'adozione della misura, l'impossibilità di reperire i beni costituiti dal profitto del reato, anche se tale impossibilità sia transitoria; la capienza patrimoniale dell'ente è irrilevante ai fini della legittimità della misura cautelare e la questione della effettiva esistenza del profitto direttamente confiscabile è questione di merito. Per tali ragioni il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Norma relativa al reato fiscale di cui era accusata la ricorrente; contesto del procedimento penale che ha giustificato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Predispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte ha interpretato che il presupposto applicativo è l'impossibilità di disporre la confisca diretta e che tale impossibilità può essere anche transitoria purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura.
artt. 321, 322, 322-bis, 324 cod. proc. pen.
Richiamati nelle doglianze della ricorrente in relazione alla presunta omissione motivazionale e al principio di autonomia del giudizio cautelare rispetto al merito; la Corte ha ritenuto che le questioni sulla esistenza e ricerca del profitto siano di merito e che la capienza patrimoniale dell'ente sia irrilevante per la legittimità della misura cautelare per equivalente.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: il rimedio è ammesso solo a favore del condannato (oltre che del Procuratore Generale) e non può essere esteso ad altre situazioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità e ha disposto il versamento di euro tremila.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio tassativo e va interpretato restrittivamente: è ammesso principalmente a favore del condannato e non contro pronunce di legittimità che non abbiano reso irrevocabile una sentenza di condanna.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità di reperire i beni costituenti il profitto sia transitoria, purché tale impossibilità sussista al momento della richiesta e dell'adozione della misura.
- La verifica della 'capienza patrimoniale' dell'ente non è di per sé idonea a contrastare la legittimità del sequestro preventivo per equivalente: occorre indicare dove sarebbe stato cercato e non trovato il profitto del reato.
- Le questioni relative all'esistenza del profitto del reato e alla possibilità di confisca diretta sono questioni di merito che devono essere trattate nel giudizio di merito e non mediante censure cautelari o ricorsi straordinari non consentiti.
- La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non può essere trasformata in strumento risarcitorio o garanzia dell'adempimento tributario; quindi non può essere ampliata invocando elementi che le conferiscano carattere risarcitorio.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma alla Cassa delle ammende se non emerge assenza di colpa nella proposizione del gravame.
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