Cassazione Penale, Sentenza n. 21067/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre motivi: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per notifica a mezzo PEC al difensore invece che al domicilio eletto dall'imputato in udienza di convalida dell'arresto; l'elezione del domicilio contenuta nell'istanza di gratuito patrocinio non dovrebbe prevalere su quella resa in udienza; 2) vizi della motivazione sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza, perché non è certo che l'imputato avesse spinto il motociclo per usare violenza piuttosto che per fuggire; 3) vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità per lesioni personali volontarie, dovendosi eventualmente riqualificare il fatto in lesioni colpose ai sensi dell'art. 590 c.p.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. La Corte di cassazione accerta la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio sulla base della elezione di domicilio resa in udienza (17/02/2020) e non di quella precedentemente contenuta nell'istanza di patrocinio. Per questo annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. I restanti motivi non sono stati esaminati in quanto assorbiti dalla nullità processuale accertata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma indicata come uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza di cassazione non entra nel merito della qualificazione sostanziale a causa dell'annullamento per vizio procedurale
art. 582 c.p.
Altro reato contestato (lesioni personali); la giudice di legittimità non si pronuncia sulla responsabilità sostanziale avendo ritenuto prevalente il vizio di notifica
art. 590 c.p.
Articolo richiamato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione in lesioni colpose; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito per effetto dell'assorbimento del motivo di nullità
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro), Rv. 220092
Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che, in presenza del vizio processuale dedotto, il Collegio può accedere agli atti e decidere sulla nullità della notificazione
Massime di principio
- L'elezione di domicilio resa in udienza davanti al giudice prevale su una precedente indicazione contenuta in atti depositati (es. istanza di gratuito patrocinio): la notifica deve rispettare la volontà manifestata in udienza.
- La notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata al difensore via PEC può essere nulla se, contestualmente, l'imputato ha eletto domicilio diverso in udienza e tale elezione non è stata considerata; la nullità tempestivamente eccepita comporta spesso l'annullamento della sentenza impugnata.
- Quando sussiste una nullità processuale 'assorbente' (che colpisce il rito o la regolarità della partecipazione), i giudici di legittimità possono non esaminare i profili di merito e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Per evitare il rischio di nullità è opportuno che l'imputato e il difensore dichiarino in modo chiaro e ripetuto, e lo facciano verbalmente, il domicilio eletto; il difensore dovrebbe aggiornare tempestivamente le notifiche ufficiali nel fascicolo telematico e concordare con l'imputato l'indirizzo per le comunicazioni.
- Se si contesta la qualificazione del fatto (es. volontarietà vs colpa nelle lesioni, o violenza vs fuga nella resistenza), tali questioni vanno comunque dedotte e documentate, ma la loro valutazione può rimanere sospesa se emerge una nullità procedurale che rende necessario un nuovo giudizio.
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