Sentenza n. 3928/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento e per la esatta determinazione della monetizzazione e della dotazione dei parcheggi privati esterni in relazione alla comunicazione di mutamento di destinazione d’uso – da ufficio a commerciale – non comportante la realizzazione di opere edilizie, conforme alle previsioni urbanistiche comunali, presentata dalla Soc. Dalla Longa S.r.l. il 15 luglio 2021, relativamente all’unità immobiliare posta al piano terra dell’edificio sito in Cesano Maderno, via Nazionale dei Giovi, n. 29, contraddistinta nel vigente N.C.E.U. dal foglio 6, mappale 571, sub. 4, nonché per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 70105 del 28 dicembre 2021 con cui il Comune di Cesano Maderno ha richiesto alla Dalla Longa S.r.l. – annullando e sostituendo il precedente provvedimento del 26 agosto 2021, prot. n. 46199 – il versamento della somma di euro 9.085,80= a titolo di monetizzazione di n. 3 parcheggi privati esterni relativi all’unità immobiliare sita in via Nazionale dei Giovi, n. 29; - del provvedimento prot. n. 10433 del 25 febbraio 2022 con cui il Comune di Cesano Maderno ha confermato la richiesta alla Soc. Dalla Longa S.r.l. del versamento della somma di euro 9.085,80= a titolo di monetizzazione di n. 3 parcheggi privati esterni relativi all’immobile sito in via Nazionale dei Giovi, n. 29; - della comunicazione del Comune di Cesano Maderno, prot. n. 38125 del 7 luglio 2022 con cui è stata ulteriormente confermata la legittimità della somma richiesta e con cui l’Amministrazione Comunale ha comunicato che i presupposti normativi che hanno determinato la richiesta del versamento della somma a titolo di monetizzazione dei parcheggi privati esterni, «si ritengono esaustivi»; - della determinazione del Dirigente del Comune di Cesano Maderno del 3 dicembre 2020, n. 275/E e di tutti gli atti presupposti e connessi, comunque collegati e denominati, tra cui, in particolare (ma non solo), la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cesano Maderno n. 151 del 10 luglio 2013 recante in allegato la “Stima analitica del costo complessivo parametrico a metri quadrato per la realizzazione di parcheggi privati esterni”, nonché di tutti provvedimenti connessi, presupposti e comunque collegati; per l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Comune di Cesano Maderno recante la regolamentazione dei parcheggi privati esterni; nonché per la dichiarazione ex art. 2041 c.c. dell’indebito arricchimento del Comune di Cesano Maderno in riferimento alle somme ricevute dalla Soc. Dalla Longa S.r.l. pari ad euro 9.085,80= a titolo di monetizzazione di n. 3 parcheggi privati esterni e pari ad euro 55,00= a titolo di diritti di segreteria e la conseguente, condanna dell’ente territoriale alla restituzione e/o ripetizione delle succitate somme versate dalla ricorrente con interessi e rivalutazione monetaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di versamento di euro 9.085,80 per la monetizzazione di tre parcheggi privati esterni conseguente al mutamento di destinazione d’uso da direzionale a commerciale, nonché successivi atti confermativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha presentato una comunicazione di mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, da ufficio a commerciale, contestando la richiesta comunale di monetizzare tre ulteriori parcheggi privati esterni. Ha dedotto: la violazione dell’art. 52, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 23 Cost., sostenendo che il mutamento senza opere fosse soggetto alla sola comunicazione e non potesse comportare nuovi obblighi di reperimento o monetizzazione; la violazione dell’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 e di varie disposizioni della legge regionale n. 12/2005, nonché difetto di istruttoria e illogicità, per ritenere applicabile l’obbligo di parcheggi a un intervento privo di opere edilizie e per l’insufficiente esplicitazione dei criteri di calcolo; la mancata considerazione dei parcheggi già realizzati e di quelli già monetizzati nell’ambito delle precedenti vicende edilizie del compendio, con deduzione anche del principio del ne bis in idem; l’illogicità e contraddittorietà della successiva nota comunale; in via subordinata, la restituzione delle somme versate e la declaratoria di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione, sostenendo che l’atto lesivo fosse la determinazione del 28 dicembre 2021 e che le note successive avessero natura meramente confermativa. La società ha inoltre sostenuto che la monetizzazione degli standard fosse riconducibile a un rapporto patrimoniale paritetico, proponendo perciò un’azione di accertamento non soggetta al termine decadenziale dell’azione di annullamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente l’eccezione di irricevibilità. Ha distinto la monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici dal contributo di costruzione: mentre gli atti di determinazione del contributo di costruzione hanno natura non autoritativa e si inseriscono in un rapporto obbligatorio paritetico, la monetizzazione degli standard attiene alla disciplina del territorio, costituisce elemento del titolo edilizio e implica un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione; essa è quindi soggetta al regime di impugnazione dei provvedimenti amministrativi. Il provvedimento del 28 dicembre 2021 aveva definitivamente individuato il fabbisogno derivante dal mutamento di destinazione d’uso, stabilito l’insufficienza della dotazione esistente, determinato i tre posti auto da monetizzare e quantificato l’importo dovuto. Il ricorso notificato il 28 novembre 2022 è stato quindi proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Le note del 25 febbraio e del 7 luglio 2022 si sono limitate a respingere le osservazioni e a confermare le determinazioni già assunte, senza riaprire il termine di impugnazione. Il TAR ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento, assorbendo le censure sostanziali relative all’art. 29 delle NTA, all’art. 23 Cost. e alla dedotta duplicazione della monetizzazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili le domande di accertamento e di indebito arricchimento, poiché l’azione di accertamento non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale dell’impugnazione quando esisteva un rimedio impugnatorio tempestivo; analogamente, l’azione ex art. 2041 c.c., avente natura sussidiaria, non è proponibile quando l’ordinamento offre altro rimedio per contestare lo spostamento patrimoniale. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005
Disciplina la comunicazione del mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie; la questione è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata nel merito per la tardività del ricorso.
art. 29 NTA del Piano delle Regole del Comune di Cesano Maderno
Disciplina i parcheggi privati esterni e costituisce la base regolamentare della richiesta di monetizzazione; le censure contro tale disposizione sono rimaste assorbite dalla tardività.
art. 41-sexies l. n. 1150/1942
Invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di reperimento dei parcheggi; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 23 Cost.
Invocato per contestare la base normativa dell’obbligo patrimoniale; la questione è stata assorbita.
art. 31 c.p.a.
L’azione generale di accertamento è ammissibile quando sia necessaria a colmare una lacuna di tutela non adeguatamente fronteggiabile mediante azioni tipizzate, ma non può sostituire tardivamente l’azione di annullamento disponibile.
art. 34 c.p.a.
Richiamato a sostegno del principio di effettività della tutela e della possibilità di adottare misure idonee a tutelare la situazione soggettiva; non consente di eludere i termini decadenziali dell’impugnazione.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato quale disposizione cui l’art. 31, comma 4, c.p.a. collega l’azione di accertamento della nullità del provvedimento amministrativo.
art. 2041 c.c.
L’azione di indebito arricchimento ha natura sussidiaria e non è proponibile quando il privato disponeva di altro rimedio, nella specie l’azione tempestiva di annullamento.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato per collocare la monetizzazione nell’ambito della disciplina urbanistico-territoriale e del perfezionamento del titolo edilizio, distinguendola dal contributo di costruzione.
art. 16 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato per distinguere il contributo di costruzione, avente natura privatistica e paritetica, dalla monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici.
art. 60 c.p.a.
Il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione degli atti amministrativi è stato applicato alla determinazione comunale, ritenuta conosciuta dalla società.
Massime di principio
- La monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici si distingue ontologicamente dal contributo di costruzione: attiene alla disciplina del territorio, integra il contenuto del titolo edilizio e implica l’esercizio di un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, sicché la relativa determinazione è un provvedimento amministrativo soggetto al termine decadenziale per l’impugnazione.
- Quando l’amministrazione individua definitivamente il fabbisogno di standard urbanistici, accerta l’insufficienza della dotazione esistente, determina le opere o quantità da monetizzare e quantifica la somma dovuta, tale atto costituisce il provvedimento lesivo da impugnare tempestivamente.
- Le successive comunicazioni con cui l’amministrazione respinge le osservazioni dell’interessato e ribadisce la precedente determinazione non riaprono il termine per impugnare l’atto originario, anche quando ne confermino espressamente la legittimità.
- L’azione generale di accertamento nel processo amministrativo è ammessa solo quando sia necessaria per colmare una lacuna di tutela non adeguatamente fronteggiabile con le azioni tipizzate; non può essere utilizzata per conseguire indirettamente l’annullamento di un provvedimento divenuto inoppugnabile per tardiva impugnazione.
- L’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., avendo natura sussidiaria, non è proponibile quando l’ordinamento prevede un diverso rimedio per contestare la causa dello spostamento patrimoniale, quale l’azione tempestiva di annullamento del provvedimento amministrativo.
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