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Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a – della ordinanza dirigenziale n. 13/2026 in data 10.02.2026 con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica – Ed. Priv. Pianificativa e Manutentiva del Comune di Vietri sul Mare ha disposto la demolizione di arredi mobili e di opere murarie sull’attività commerciale alla Via C. Colombo 60 della Frazione Marina; b – della nota dell’UTC di Vietri sul Mare n. 5166 asseritamente redatta in data 1.04.2026, non conosciuta; c - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione di arredi mobili e opere murarie presso un'attività commerciale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 13 del 10 febbraio 2026, con cui il Comune aveva disposto la rimozione di una tenda ombreggiante su struttura metallica, di un ingresso in muratura composto da pilastri e copertura in calcestruzzo e di una struttura aggettante dal fabbricato, con copertura in tegole e infissi. Le opere erano state realizzate o installate in assenza di titolo edilizio; per l'ingresso in muratura era stata presentata un'istanza di condono ai sensi della l. 47/1985 e per le tettoie una SCIA ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001. La ricorrente ha dedotto censure di illegittimità contro l'ordinanza e ha inoltre impugnato una nota dell'ufficio tecnico e gli atti istruttori, connessi e consequenziali. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, infatti, il Comune ha adottato l'ordinanza dirigenziale n. 33 del 31 marzo 2026, con la quale ha disposto l'annullamento d'ufficio dell'ordinanza di demolizione impugnata. Tale sopravvenienza ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dalla ricorrente, rendendo non necessaria la decisione sui vizi dedotti. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dal sopravvenuto difetto di interesse: la prima ricorre quando l'interesse del ricorrente è pienamente e integralmente soddisfatto dall'operato successivo dell'amministrazione, mentre il secondo ricorre quando il nuovo provvedimento non assicura una soddisfazione completa e determina una diversa conformazione del rapporto amministrativo. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l'interesse sostanziale azionato è stato integralmente soddisfatto nel corso del giudizio.

  • art. 35 c.p.a.

    Disciplina, tra l'altro, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, distinta dalla cessazione della materia del contendere perché ricorrente quando la sopravvenienza non soddisfa integralmente la pretesa.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La sua applicazione ha consentito al Comune di adottare l'annullamento d'ufficio dell'ordinanza di demolizione impugnata, determinando la piena soddisfazione dell'interesse della ricorrente.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente e in modo esaustivo la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
  • Il sopravvenuto difetto di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché ricorre quando la sopravvenienza non soddisfa integralmente il ricorrente e determina una nuova conformazione del rapporto tra amministrazione e privato.
  • L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, se elimina integralmente la lesione dedotta in giudizio, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e rende superflua la decisione sui motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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