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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13204/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione notificato a una società per il pagamento di somme riferite a IRES 2010 e IVA 2010-2012, somme già oggetto di un precedente avviso di accertamento. La società aveva impugnato l’avviso di accertamento e aveva ottenuto in primo grado la riduzione della pretesa; successivamente ha impugnato anche l’avviso di intimazione. La CTP aveva respinto il ricorso contro l’intimazione; la CTR, invece, aveva accolto solo parzialmente l’appello rideterminando la debenza IVA e confermando sanzioni, pur in presenza dell’annullamento del presupposto avviso di accertamento. In Cassazione la società ha articolato cinque motivi: (1) omessa/ apparente motivazione sui motivi di appello e violazione delle norme processuali sulla motivazione; (2) analoga censura per il mancato esame di due motivi di impugnazione autonomi rispetto alla ratio decidendi; (3) ultrapetizione/extrapetizione per avere il giudice deciso su una domanda non proposta e modificato petitum e causa petendi; (4) violazione delle norme sulla caducazione degli atti consequenziali, per non avere annullato l’intimazione a seguito dell’annullamento dell’accertamento prodromico; (5) vizio motivazionale per aver confermato la debenza senza considerare l’effetto estintivo derivante dalla sentenza che aveva annullato l’accertamento presupposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, ha accolto il terzo e il quarto motivo perché la CTR aveva ecceduto i limiti del giudizio sull’avviso di intimazione, trasformandolo in una nuova determinazione dell’imposta, e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il principio applicato è che l’avviso di intimazione, essendo atto della riscossione e non atto impositivo, è impugnabile solo per vizi propri e, se cade il presupposto accertativo, deve cadere anche l’atto consequenziale senza che il giudice ne ridetermini autonomamente la pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di motivazione della sentenza; la censura è stata però respinta/inammissibile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente, ma la relativa doglianza è stata ritenuta generica nei primi due motivi.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di motivazione e decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 49 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme del processo tributario asseritamente violate.

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L’avviso di intimazione è ricondotto all’avviso di mora previsto dalla norma e, come tale, è atto impugnabile ma solo per vizi propri; la mancata impugnazione dell’atto presupposto consolida la pretesa.

  • art. 50 D.P.R. 602/1972

    L’avviso di intimazione è qualificato come atto della riscossione successivo all’accertamento; se manca il presupposto impositivo, viene meno anche l’intimazione.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Censura di violazione di legge e nullità della sentenza utilizzata per i primi quattro motivi.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per il vizio motivazionale sul quinto motivo, poi assorbito.

  • art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme che disciplinano l’impugnazione degli atti tributari.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della sentenza di primo grado sull’atto presupposto.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti caducatori della sentenza sull’atto consequenziale.

  • art. 1, co. 2, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme del processo tributario dedotte in ricorso.

  • art. 67-bis D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in ricorso in tema di effetti delle decisioni tributarie.

  • art. 68 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in ricorso in tema di riscossione in pendenza di giudizio e effetti delle sentenze tributarie.

  • art. 18 D.Lgs. 472/1997

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulle sanzioni tributarie.

  • art. 19 D.Lgs. 472/1997

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle sanzioni accessorie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di ultrapetizione/extrapetizione, accolto dalla Corte nel terzo motivo.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato solo per la costituzione dell’Agenzia ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Massime di principio

  • L’avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1972 ha natura di atto della riscossione e non di atto impositivo: nel giudizio ad esso relativo sono deducibili solo vizi propri dell’atto, non contestazioni sull’an o sul quantum del tributo già accertato.
  • Se l’atto presupposto di accertamento viene annullato, l’atto consequenziale di riscossione cade automaticamente per difetto del presupposto, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione rideterminando autonomamente la pretesa fiscale.
  • Nel ricorso per cassazione la doglianza deve essere specifica e autosufficiente: chi lamenta omessa pronuncia o motivazione apparente deve indicare in modo puntuale il contenuto dei motivi di appello asseritamente trascurati, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il sindacato della Corte di cassazione su errori processuali presuppone comunque che la censura sia ammissibile e sorretta dall’indicazione precisa dei fatti processuali rilevanti.
  • Il giudice tributario non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda né trasformare un’impugnazione dell’atto di riscossione in un nuovo giudizio sulla debenza del tributo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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