Cassazione Penale, Sentenza n. 24802/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato per entrambi la custodia cautelare in carcere per il delitto di soppressione di cadavere (art. 411 c.p.), censurando la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi. Le difese sostengono che gli elementi investigativi comprovano al più l'occultamento temporaneo del cadavere (art. 412 c.p.), non la soppressione definitiva: rilevano l'anomalia del cassonetto, la possibile assenza di passaggi di autocompattatori, la spiegazione fornita da Coda Zabetta circa il gettare la siringa in preda al panico, e l'affermazione che il corpo sarebbe stato occultato definitivamente solo dopo un controllo di polizia. Contestano, quindi, che vi siano indizi sufficienti a ritenere che il nascondimento fosse destinato a essere definitivo.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi. Ritiene legittima e congrua la valutazione del Tribunale del riesame che ha qualificato la condotta come soppressione di cadavere: elementi ritenuti decisivi sono il collocamento del corpo in un cassonetto per rifiuti indifferenziati destinato all'autocompattatore e allo smaltimento definitivo, il trasporto e il posizionamento del cassonetto in luogo diverso, la copertura del corpo con oggetti pesanti e uno pneumatico, la chiusura del cassonetto con chiave e l'allontanamento senza ripristinare la collocazione originaria, nonché il getto della siringa da parte di Coda Zabetta. Tali elementi, considerati nel loro complesso, smentiscono la tesi del celamento temporaneo e supportano, a livello indiziario, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; la decisione non comporta la remissione in libertà e viene disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme citate.
Norme richiamate
art. 411 cod. pen.
Norma che punisce la soppressione, distruzione o sottrazione di cadavere. La Corte interpreta che il nascondimento effettuato in modo idoneo a garantire, con alta probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche integra questa fattispecie.
art. 412 cod. pen.
Norma che punisce l'occultamento di cadavere; la Corte ricorda che qui il requisito differenziale è la temporaneità del celamento, ossia la prevedibilità che il cadavere sarà successivamente ritrovato e restituito.
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Disposizione applicata per disporre la trattazione scritta del procedimento; la Corte segnala che il procedimento è stato trattato secondo tale norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione; qui usata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (comma 1 ter e comma 1 bis)
Norme richiamate per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché adempia agli obblighi relativi alla detenzione degli indagati; la Corte ordina tale trasmissione essendo la decisione insufficiente a determinare la remissione in libertà.
Massime di principio
- La differenza tra occultamento (art. 412 c.p.) e soppressione di cadavere (art. 411 c.p.) si fonda sulla temporaneità del celamento: se il nascondimento è organizzato in modo da rendere altamente probabile la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche, si configura la soppressione.
- Elementi fattuali concreti e concatenati (uso di cassonetto destinato alla compattazione, trasporto fuori luogo, chiusura con chiave, copertura con oggetti pesanti, abbandono senza ripristino) aumentano l'indice di probabilità che il nascondimento fosse definitivo.
- La dispersione o distruzione di elementi probatori (es. gettare la siringa) è un indizio rilevante della volontà di ostacolare l'accertamento delle cause della morte e può corroborare la qualificazione in termini di soppressione del cadavere.
- Le ammissioni parziali dei soggetti (es. ammettere il nascondimento del corpo) rendono più difficoltosa la ricostruzione difensiva basata su finalità temporanee, soprattutto se contrastano con i fatti materiali.
- In sede di misure cautelari il giudizio ha natura prognostica: è sufficiente una 'ragionevole e qualificata probabilità' di colpevolezza basata su gravi indizi, non la certezza richiesta nel giudizio di merito.
- La Corte di legittimità non può rivedere in fatto le valutazioni probatorie del giudice di merito o del riesame; il controllo è limitato all'adeguatezza e coerenza logica della motivazione e all'assenza di illogicità palese.
- Nelle difese in casi analoghi è cruciale contestare non solo la versione interpretativa dei fatti ma proporre alternative coerenti e supportate da elementi concreti (es. prova che il cassonetto non fosse destinato al compattatore, testimonianze di recupero programmato, filmati), perché mere affermazioni generiche raramente superano il vaglio delle misure cautelari.
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